17 Gen FAQ sui tirocini della Regione Lazio
Le domande più frequenti sulla regolamentazione dei tirocini (dgr. 576/2019)
- Da quando la dgr. 576/2019 ha cominciato a produrre effetti?
La dgr 576/2019 produce effetti a partire dal 2 settembre 2019.
- Dal 2 settembre 2019 è possibile prorogare o rinnovare una convenzione già stipulata ai sensi della dgr 533/2017, secondo le disposizioni della nuova disciplina?
No, non è possibile. Pertanto si raccomanda di verificare l’allineamento delle scadenze delle convenzioni con le scadenze dei progetti formativi ad esse correlati.
- I tirocini curriculari sono soggetti alla disciplina della dgr. 576/2019?
No, non lo sono.
- Una stessa persona che ha un rapporto di lavoro con l’impresa A, può svolgere un tirocinio presso un’impresa/soggetto ospitante B?
Sì, è possibile. A patto però che, nel rispetto delle disposizioni contenute all’interno del d.lgs. 66/2003, gli orari di lavoro siano compatibili.
- Chi sta già svolgendo un tirocinio può attivarne contemporaneamente un altro con un altro soggetto ospitante?
Sì, è possibile. Sarà poi il soggetto promotore a dover verificare le esperienze pregresse del tirocinante e quelle in corso, per comprendere quali elementi potrebbero arricchire ogni altro progetto formativo individuale da attivare.
- Per poter svolgere un tirocinio extracurriculare è richiesto lo stato di disoccupazione?
Non necessariamente. I tirocini extracurriculari, infatti, sono rivolti a diverse categorie di destinatari, tra le quali quella dei disoccupati. Per potersi definire “disoccupato”, l’interessato deve essere privo di impiego e dichiarare, tramite i canai informatici della pubblica amministrazione, la sua immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro Per l’Impiego.
- I neolaureati possono attivare un tirocinio extracurriculare?
Sì. Lo status di neolaureato non preclude in alcun modo l’accesso alla misura del tirocinio extracurriculare. Se necessario, l’interessato dovrà comunque dichiarare attraverso i canali informatici (Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro) la sua immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro Per l’Impiego.
- Quali sono le finalità del tirocinio extracurriculare?
- Un tirocinio extracurriculare può avere due principali finalità:
- orientamento al lavoro;
- inserimento/reinserimento occupazionale.
Indifferentemente dalla finalità del percorso formativo, per tutti i tirocini extracurriculari valgono gli stessi limiti temporali massimi, le stesse possibilità di proroga e rinnovo.
- Qual è la durata minima di un tirocinio extracurriculare?
La regola vuole che ogni PFI abbia una durata minima di 2 mesi e una durata massima:
Non superiore a 6 mesi per:
- persone in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i. e le persone prive di impiego;
- beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- lavoratori a rischio di disoccupazione;
- persone già̀ occupate e in cerca di altra occupazione.
Non superiore a 12 mesi per:
- persone svantaggiate ai sensi della l. n. 381/1991;
- richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi;
- vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali;
- soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari;
- vittime di tratta.
Fino a 24 mesi per le persone con disabilità e per quelle facenti parte di una delle categorie protette.
- L’azienda ha la possibilità di attivare uno o più tirocini nell’eventualità in cui, nei 12 mesi precedenti, abbia effettuato anche un solo licenziamento?
Sì. A patto che il tirocinio non interessi attività equivalenti a quelle dei lavoratori licenziati nella medesima unità operativa per uno dei seguenti motivi:
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- licenziamenti collettivi;
- licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- licenziamento per fine appalto;
- risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.