In data 20 maggio 2021 è stato siglato – tra CONFLAVORO PMI con FESICA CONFSAL – l’Accordo che ridefinisce alcuni istituti contrattuali del CCNL per gli addetti al settore metalmeccanico artigiano, con decorrenza 01 giugno 2021.
Di seguito, le novità più rilevanti.
I nuovi importi della paga base conglobata nel settore Metalmeccanica e installazione di impianti sono i seguenti:
Livelli | Importi mensili |
1 | 1.748,00 |
2 | 1.626,00 |
3 | 1.536,00 |
4 | 1.477,00 |
5 | 1.392,00 |
6 | 1.341,00 |
7 | 1.278,00 |
La retribuzione di primo ingresso può essere corrisposta – per i primi 2 anni – con una riduzione del 7,5% per il primo anno e del 5% per il secondo anno, rispetto al livello ordinario di inquadramento.
L’azienda può concedere permessi al lavoratore in uscita per favorire la sua formazione e la realizzazione di colloqui di lavoro ed entro 5 giorni dal recesso trasmette all’Ente bilaterale i dati del lavoratore necessari per la ricerca di nuova occupazione.
Al fine di favorire il reinserimento lavorativo, viene introdotto l’istituto del contratto di reinserimento a tempo indeterminato o determinato, applicabile ai lavoratori di prima assunzione o che non abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro negli ultimi 12 mesi, a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un’attività autonoma.
Ai suddetti lavoratori si applicano tutte le previsioni economiche e normative del contratto nazionale e di eventuali accordi aziendali.
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, con un periodo di prova della durata prevista per il livello di inquadramento attribuito.
Durante i primi 24 mesi, l’inquadramento sarà così determinato:
- prima metà del periodo: 2 livelli inferiore rispetto al livello di inquadramento finale spettante per le mansioni per il cui svolgimento e formazione è stato stipulato il contratto;
- seconda metà del periodo: 1 livello inferiore rispetto al livello di inquadramento finale spettante per le mansioni per il cui svolgimento e formazione è stato stipulato il contratto.
In caso di contratto a tempo indeterminato, la stipula di un secondo contratto è consentita solo nel caso in cui il primo sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova.
In caso di contratto a termine, le aziende fino a 5 dipendenti potranno stipulare 2 contratti e le aziende con più di 5 dipendenti potranno stipulare 3 contratti.
La formazione indicata nel piano formativo e nel contratto di assunzione dovrà essere svolta in azienda durante l’orario di lavoro per tutta la durata dei 24 mesi.