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Formazione in Paesi Terzi: il nuovo Avviso di Fondimpresa (2-2)

formazione professionale e civico linguistica in Paesi terzi

Fondimpresa – con l’Avviso 4/2024 “Interventi sperimentali per l’implementazione di programmi di formazione professionale e civico linguistica in Paesi terzi” – ha inteso finanziare la realizzazione di percorsi formativi, beneficiati da aziende che in risposta al fabbisogno di figure professionali, in presenza di un disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, procedano a formare cittadini stranieri residenti in Paesi terzi, e/o gli apolidi e gli stranieri rifugiati presenti in Paesi terzi di primo asilo o di transito, ai fini di una loro successiva assunzione in Italia.

Le attività previste nel piano formativo si devono concludere entro quattro mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione del Piano da parte del MLPS.

Il proponente ha l’obbligo di avviare le attività di erogazione della formazione entro un mese e di portarle a termine entro tre mesi dall’avvio delle stesse; nei due mesi successivi alla conclusione del piano, all’ingresso in Italia e all’assunzione dei partecipanti, è tenuto a produrre a Fondimpresa la rendicontazione finale delle spese.

Le singole azioni formative che costituiscono l’articolazione del piano devono avere una durata minima di 180 ore e massima di 320 ore.

Il singolo lavoratore può frequentare comunque un massimo di 320 ore di formazione, in una o più azioni formative. Ogni singola azione formativa deve prevedere un minimo di cinque partecipanti e rivolgersi ad un massimo di 25.

Ai fini della validità dell’azione, e pertanto dell’ammissibilità dei relativi costi, è necessario che almeno 5 partecipanti siano formati, ossia abbiano frequentato almeno l’80% delle ore programmate.

Sono destinatari dei piani formativi i cittadini stranieri residenti in Paesi terzi, e/o gli apolidi e gli stranieri rifugiati presenti in Paesi terzi di primo asilo o di transito, coinvolti nelle azioni formative del piano finalizzate alla qualificazione/riqualificazione e/o all’aggiornamento delle competenze, promosse da aziende che in risposta al fabbisogno di figure professionali, procedano a formarli ai fini di una loro successiva assunzione in Italia.

Si precisa, che per lavoratore formato “partecipante effettivo”, si intende il partecipante che abbia frequentato almeno l’80% delle ore programmate per la singola azione.

Possono presentare domanda di finanziamento e realizzare il piano formativo esclusivamente:
  • le aziende aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento e registrate nel sito web www.fondimpresa.it. che hanno necessità, anche in ragione del fabbisogno di figure professionali difficilmente reperibili, in presenza di un disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, di assumere nuove figure professionali;
  • enti già iscritti nell’elenco dei soggetti proponenti qualificati da Fondimpresa nel limite della classe di importo e dell’ambito territoriale di iscrizione, che comprenderà tutte le regioni aderenti al piano, dove potranno presentare domanda solamente gli enti presenti nell’elenco delle Linee Guida.

In via straordinaria, per l’Avviso n. 4/2024, si concede la possibilità di presentare domanda di finanziamento anche a quelle aziende la cui adesione a Fondimpresa sia stata accettata dall’INPS ma non ancora trasmessa al fondo.

Ciascun soggetto può presentare domanda di finanziamento in Associazione Temporanea (già costituita) o Consorzio già costituito ai sensi degli art. 2602 e ss. del cod. civ..

Ogni piano formativo prevede un finanziamento minimo di € 41.400 e massimo di € 73.600.

L’erogazione del finanziamento concesso avverrà a saldo, entro 60 giorni dall’approvazione della rendicontazione finale da parte di Fondimpresa.

Il finanziamento totale del piano è subordinato all’assunzione del 90% dei partecipanti effettivi; in caso di assunzioni inferiore al 90% e nel limite minimo di 5 lavoratori effettivi assunti, il riconoscimento del finanziamento a consuntivo sarà commisurato al numero dei lavoratori assunti.

Al di sotto del numero minimo di 5 lavoratori effettivi assunti non sarà riconosciuto alcun finanziamento.

Le domande di finanziamento dovranno pervenire, a pena di inammissibilità a partire dalle ore 9.00 del 19 luglio 2024 fino ad esaurimento risorse e comunque non oltre le ore 13.00 del 31 dicembre 2024.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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