L’Ispettorato nazionale del Lavoro – con Circolare del 10 settembre 2019, n. 9 – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla fruizione di benefici normativi e contributivi ed al rispetto della contrattazione collettiva, ex art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, integrando quanto già declinato nella precedente Circolare n. 7/2019.
Al riguardo, l’INL ha chiarito che il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi (nazionali, regionali, territoriali e aziendali), ai fini di tale disposizione, si concretizza nell’osservanza da parte del datore di lavoro dei contenuti (normativi e retributivi) dei contratti stipulati dalle O.O.S.S. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e non da quelli sottoscritti da O.O.S.S. prive del requisito della maggiore rappresentatività.
La suddetta interpretazione riguarda esclusivamente il richiamato art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006 e non si presta ad una applicazione estensiva che porti a riconoscere anche ai contratti sottoscritti da OO.SS. prive del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi le prerogative che il Legislatore ha inteso riservare esclusivamente ad una platea circoscritta di contratti.
Non sono, pertanto, revocabili i benefici normativi e contributivi goduti dal datore di lavoro che riconosce ai propri lavoratori un trattamento normativo e retributivo uguale o addirittura migliore rispetto a quanto previsto dal contratto.
Scopri di più sulla Circolare n. 7/2019 che ha come ogetto precisazioni sui “Benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva“.