L’INPS – con Messaggio del 13 dicembre 2019, n. 4658 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla fruizione dell’indennità di disoccupazione NASpI in forma anticipata in un’unica soluzione, a titolo di incentivo all’avvio di un a attività autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio e la successiva rioccupazione con contratto di co.co.co.
Al riguardo, l’Istituto ha chiarito che, qualora il rapporto di co.co.co. cessi durante il periodo teorico di spettanza della prestazione NASpI in forma anticipata, al fine di evitare la sovrapposizione di detta prestazione con l’indennità di disoccupazione DIS COLL, il soggetto richiedente ha diritto alla DIS-COLL per le sole mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI.
Nella diversa ipotesi in cui, invece (sempre a seguito di rioccupazione con contratto di collaborazione durante il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI) il rapporto di collaborazione cessi dopo la fine del periodo teorico di spettanza della NASpI, la prestazione DIS-COLL potrà essere riconosciuta per tutto il periodo di spettanza, non essendovi sovrapposizione tra le due prestazioni di disoccupazione (NASpI anticipata e DIS-COLL) nel medesimo arco temporale.