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Fruizione sgravio contributivo nelle filiere agricole: i chiarimenti dell’INPS

L’INPS – con Messaggio del 01 aprile 2022, n. 1480 – ha fornito le istruzioni pratiche per la fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

Al riguardo, l’Istituto ha reso noto d’aver comunicato ai datori di lavoro, a mezzo posta elettronica certificata, l’importo dell’esonero autorizzato.
Per i datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata, inoltre, con specifica news individuale sono stati comunicati gli importi esonerati, distinti per categoria (OTI e OTD), trimestre di competenza ed emissione di riferimento.
Per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 28 marzo 2022 sono stati resi disponibili nei canali di “Comunicazione bidirezionale” gli esiti delle domande e l’importo dell’esonero autorizzato; con specifica news è stato comunicato altresì l’importo autorizzato per i mesi di novembre e dicembre 2020 con riferimento alla terza e alla quarta rata dell’emissione del 2020 e l’importo autorizzato per il mese di gennaio 2021 con riferimento alla prima rata dell’emissione 2021.

La contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all’importo autorizzato deve essere versata entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell’importo autorizzato, ovvero entro il 27 aprile 2022.
Per i lavoratori autonomi che hanno presentato la domanda di esonero iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per i quali alla data di presentazione della domanda non era stata calcolatala la tariffazione per l’anno 2020 e/o 2021, per consentire la fruizione dell’esonero, l’Istituto ha elaborato e reso disponibile nel “Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura” il prospetto di calcolo della contribuzione relativa all’emissione dell’anno 2021. L’importo della contribuzione scaduta relativa a tale emissione 2021, al netto dell’importo dell’esonero autorizzato, deve essere versato entro il 27 aprile 2022.
Il pagamento contribuzione esclusa dall’esonero potrà essere effettuato in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni.

In caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende con dipendenti, contraddistinte dai codici Ateco rientranti nell’ambito di applicazione dell’esonero, verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione “8J”.
I datori di lavoro interessati, entro la denuncia di giugno 2022, dovranno valorizzare all’interno dell’elemento “CausaleACredito” di “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale” il codice causale “L548”, istituito con la circolare n. 131/2021, e nell’elemento “ImportoACredito” il relativo importo.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.