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Gli incentivi occupazionali in caso di assunzioni di fruitori AdI e SFL (2-2)

I datori di lavoro del settore privato (beneficiari dell’incentivo occupazionale in caso di assunzione di beneficiari AdI/SFL, ex art. 10, decreto-legge n. 48/2023) dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

  • i principi generali in materia di incentivi all’assunzione, ex art. 31, Dlgs. n. 150/2015,
  • le norme ex art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006 (regolarità del DURC; rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali, ex art. 51, Dlgs. n. 81/2015; rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori),
  • regolarità degli obblighi assunzionali in tema di collocamento obbligatorio, ex lege n. 68/1999 (al riguardo, l’art. 10, comma 7, decreto-legge n. 48/2023 prevede che l’esonero non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3 della legge n. 68/1999, fatta salva l’ipotesi di assunzione del beneficiario dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro iscritto alle liste di cui alla medesima legge).

Le agevolazioni sono ammesse ai sensi e nei limiti previsti del regime “de minimis”.
Al riguardo, per effetto dei nuovi Regolamenti “de minimis” – che hanno sostituito i Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (settore generale) e n. 360/2012 (SIEG) – i massimali di aiuto concedibili all’impresa unica nel triennio, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono così fissati:

  • Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (settore generale) – nuovo massimale € 300.000;
  • Regolamento (UE) 2023/2832 del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) – nuovo massimale € 750.000.

Relativamente al coordinamento con altri incentivi, l’INPS ha chiarito che la cumulabilità tra l’esonero contributivo per l’assunzione dei soggetti beneficiari del SFL o dell’ADI, laddove si tratti, segnatamente, di persone con disabilità, con l’incentivo economico per l’assunzione di soggetti disabili di cui all’articolo 13, legge n. 68/1999, è possibile nei limiti del 100% dei costi salariali ammissibili.
Quanto alla restante platea di esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente relativi alla contribuzione datoriale, l’esonero in in specie – considerata la sua entità (100% dei contributi datoriali nel limite massimo di € 8.000 annui) – deve ritenersi strutturalmente non cumulabile.

L’esonero in specie è cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.

Infine, relativamente alla procedura richiesta incentivo, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto e reperibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni – la domanda di ammissione all’agevolazione.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali:

  • calcolerà l’ammontare del beneficio spettante in base alle informazioni sul Supporto per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;
  • consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis”, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta;
  • fornirà, qualora risulti che il lavoratore sia percettore del SFL o dell’ADI e che vi sia sufficiente capienza di aiuti “de minimis” in capo al datore di lavoro, un riscontro di accoglimento della domanda.

L’INPS – con un Messaggio di prossima pubblicazione – fornirà il relativo modulo di richiesta agevolazione.

Clicca qui per leggere la circolare

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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