Gli incentivi per il lavoro delle persone con disabilità negli ETS (1-2)

In data 22 settembre 2026, il Ministero per la disabilità ha pubblicato un decreto che introduce delle misure di incentivo a sostegno dell’inserimento lavorativo dei giovani con disabilità negli enti del Terzo settore, per l’anno 2027.

Com’è noto, il decreto legge cd. “1° maggio 2023” ha previsto, tra le altre cose, l’istituzione dell’Incentivo per il lavoro delle persone con disabilità (art. 28).

Con decreto interministeriale 27 giugno 2024, si era data attuazione alla misura denominata “Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità”, finalizzata a favorire l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei giovani con disabilità attraverso il riconoscimento di uno specifico contributo economico agli enti del Terzo settore e agli altri soggetti individuati dalla norma (l’intervento aveva previsto l’erogazione di un contributo per ogni persona con disabilità di età inferiore ai 35 anni assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi della legge n. 68/1999, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024, per lo svolgimento di attività coerenti con le finalità statutarie degli enti beneficiari).

Ora, con il decreto in commento, è stata rifinanziata la misura in specie, per il 2027.

Nel dettaglio, il decreto 22 settembre 2026 prevede che gli ETS possono richiedere un contributo per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di persone con disabilità di età inferiore ai 35 anni, per lo svolgimento di attività conformi al proprio statuto, nel periodo compreso tra la data di adozione del decreto e il 31 dicembre 2026.

L’incentivo in commento è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro inizialmente instaurato a tempo determinato.

L’importo dell’incentivo è pari ad un massimo di:

  • € 12.000 una tantum, quale contributo per l’assunzione,
  • € 1.000 al mese, da riproporzionare per le frazioni di mese, dalla data di assunzione e fino al 31 dicembre 2026.

Per la piena operatività, si dovrà attendere la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

L’incentivo non spetta per l’assunzione o il passaggio a tempo indeterminato di lavoratori per i quali sia già stato riconosciuto il contributo di cui all’art. 28, decreto-legge n. 48/2023 (convertito con modifiche dalla legge n. 85/2023) anche se presso un diverso datore di lavoro.

Nel caso di interruzione o cessazione del contratto di lavoro in data anteriore al 31 dicembre 2026, il contributo non è erogato.

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