Il data 16 settembre 2026 è stato pubblicato il decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani che individua il primo elenco delle attività riconosciute come “sportive”, ex art. 5, Dlgs. n. 39/2021.
Tali attività non rientrano tra quelle già svolte nell’ambito di Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) o Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI o dal CIP.
Le otto discipline ufficialmente riconosciute sono le seguenti:
- Kurash,
- Gushtingiri,
- Yoga,
- Droni FPV,
- Dodgeball,
- Speed Down,
- Tchoukball,
Tutte le attività saranno inserite nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (Rasd), con i relativi codici identificativi, ai fini dell’iscrizione degli enti sportivi dilettantistici tramite gli Enti di Promozione Sportiva affilianti.
Grazie all’adeguamento degli statuti e della governance, gli enti che operano in questi settori:
- beneficiano della piena personalità giuridica (se acquisita) e dell’applicazione delle norme del Dlgs. n. 36/2021 in materia di lavoro sportivo, tesseramento e diritti/doveri associativi;
- possono accedere al regime fiscale agevolato previsto per gli enti sportivi riconosciuti (de-commercializzazione dei corrispettivi specifici per i tesserati, esenzioni Iva per le attività istituzionali, ecc.);
- possono erogare compensi ai lavoratori sportivi, istruttori e collaboratori applicando il regime di favore previdenziale e fiscale, come la franchigia esente da Irpef fino ad € 15.000 annui e l’esenzione fino ad € 5.000 annui ai fini previdenziali (contributi INPS).
Per operare legalmente a pieno titolo, le realtà sportive devono però rispettare la normativa vigente:
- requisiti dello statuto: gli statuti di ASD e SSD devono essere conformi alle prescrizioni del Dlgs. n. 36/2021 (assenza di scopo di lucro, denominazione sociale corretta, oggetto sociale sportivo, ecc.);
- certificazioni mediche: diventa obbligatorio richiedere ai praticanti i certificati medici per l’attività sportiva (agonistica o non agonistica a seconda dei regolamenti tecnici approvati);
- regolamenti tecnici: le attività vanno svolte in conformità ai regolamenti tecnici ufficiali depositati e gestiti dagli organismi affilianti;
- adempimenti sul lavoro: l’inquadramento dei collaboratori deve seguire la Riforma dello Sport (comunicazioni al centro per l’impiego tramite RASD, superamento delle franchigie, sicurezza sul lavoro).
L’inserimento delle otto nuove discipline nel RASD consente ad associazioni e società che le praticano in via esclusiva di accedere alle agevolazioni fiscali e ai regimi dedicati agli enti sportivi dilettantistici, con riferimento ai seguenti aspetti:
- iscrizione al RASD per l’ottenimento dei codici attività ufficiali e personalità giuridica/riconoscimento sportivo. In pratica, il RASD serve a certificare la natura dilettantistica di ASD e SSD conferendo loro esistenza ufficiale e riconoscimento giuridico nel sistema sportivo italiano. Permette inoltre di accedere ai regimi di favore e alle detassazioni previste per il settore non profit e sportivo (come la decommercializzazione delle quote associative). Il RASD è l’unico strumento che consente di ricevere finanziamenti o contributi pubblici da parte di enti statali o sportivi e funge da snodo telematico centrale (sostituendo i centri per l’impiego) per l’invio delle comunicazioni obbligatorie e la gestione dei contratti dei collaboratori sportivi;
- accesso al regime 398/1991: gli enti sportivi dilettantistici possono optare per il regime agevolato forfettario IVA/IRES riservato alle ASD/SSD con proventi commerciali non superiori ad € 400.000 annui.;
- decommercializzazione nello sport: il quadro normativo del regime fiscale agevolato che consente l’esclusione da IRES/IVA per i corrispettivi specifici e quote associative versate dai tesserati, ha trovato piena definizione e chiarimento nella Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 dell’Agenzia delle Entrate, emanata a seguito del cd. decreto Sport (D.L. 108/2026).






