Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 27 agosto 2025, n. 15 – ha fornito precisazioni in merito alle conseguenze determinatesi sulla disciplina del lavoro intermittente a seguito dell’abrogazione del R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 da parte della legge n. 56/2025.
Nello specifico, il MLPS ha confermato l’orientamento, da ultimo espresso dall’INL con la Nota n. 1180 del 10 luglio 2025, secondo cui la legge n. 56/2025 non avrebbe inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente in quanto il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 è da considerarsi quale “rinvio meramente materiale” che, in quanto tale, cristallizza nell’atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico sulla fonte che le richiama. Peraltro, il richiamato D.M. è da ritenersi ancora oggi vigente in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, Dlgs. n. 81/2015 in base al quale lo stesso continua a trovare applicazione sino all’emanazione degli specifici decreti richiamati dallo stesso decreto legislativo.
Di conseguenza, ne discende la perdurante utilizzabilità della tabella in esame, ai fini della stipula di contratti di lavoro intermittente, anche nel settore turistico.