Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con risposta ad Interpello del 06 febbraio 2024, n. 1 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’obbligo di sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 giorni, da parte del lavoratore dipendente, per motivi di salute.
Com’è noto, il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi. Peraltro, nell’affidare i compiti ai lavoratori occorre tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
- nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva;
- qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
La stessa disciplina prevede l’obbligo di effettuare una visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Pertanto, con Interpello in commento, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha ribadito la necessità di sottoporre a sorveglianza sanitaria un lavoratore che si sia assentato per oltre 60 giorni a causa di malattia, anche se non esposto (né è segnalato esposto) ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT).