L’art. 1, comma 279, legge n. 178/2020 recita “All’articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021»”.
Tale disposizione prevede che la proroga o il rinnovo del contratto a tempo determinato possono avvenire per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, senza che sia in ogni caso possibile il superamento della durata massima complessiva di 24 mesi prevista in via generale per i contratti a termine.
La deroga consiste nel fatto che la proroga e/o il rinnovo di un rapporto di lavoro a tempo determinato possa avvenire senza la specifica delle condizioni giustificatrici, ex art. 19, comma 1, Dlgs. n. 81/2015.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Interpello del 03 marzo 2021, n. 2, promosso dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali – ha chiarito che la deroga introdotta ab origine dall’art. 8, comma 1, decreto legge n. 104/2020 (modificate, da ultimo, dalla legge n. 178/2020) è applicabile anche ai contratti di somministrazione a termine che, in via eccezionale, in considerazione della fase emergenziale, potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge.
Pertanto, la proroga cd. “una tantum”, vale sia per i contratti a termine che per la somministrazione a termine.