L’Agenzia delle Entrate – con Risoluzione del 9 giugno 2026, n. 22/E – ha fornito alcune indicazioni in tema di tassazione sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, di cui all’art. 1, comma 182, legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Com’è noto, l’art. 1, comma 9, legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026) ha previsto che ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, di cui al comma 182 della legge di Stabilità 2016, erogati negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva è applicabile con l’aliquota ridotta all’1%, elevando il limite massimo di imponibile da € 3.000 ad € 5.000.
Nelle ultime settimane, sono stati sollevati dubbi interpretativi in merito alla possibilità di consentire al lavoratore di optare per la sostituzione del premio, prevista dal comma 184, in una delle forme di benefit aziendale di cui all’art. 51 del TUIR, entro il nuovo limite di € 5.000, in quanto la legge di Bilancio 2026, nel modificare l’aliquota d’imposta sostitutiva e il limite annuo di imponibile ammesso al regime di tassazione sostitutiva, fa riferimento esclusivamente al comma 182 della legge n. 208/2015.
Al riguardo, il richiamato comma 184 della di stabilità 2016, nel consentire la scelta tra premio in denaro o in natura, rinvia alla disciplina dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, richiamando espressamente i commi 182 e seguenti.
Pertanto, sulla base di una lettura logico-sistematica delle disposizioni, l’AE ha ritenuto che, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti – in base al comma 184 – per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale di cui all’art. 51, TUIR, trovi applicazione il nuovo limite di imponibile di € 5.000 previsto dalla legge di Bilancio 2026.





