Le istruzioni operative INPS sul bonus Donne 2026

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2026, n. 99 è stato pubblicato il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”.

L’art. 1 istituisce il cd. Bonus Donne 2026.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-04-30&atto.codiceRedazionale=26G00082&elenco30giorni=true

L’INPS – con Circolare del 14 maggio 2026, n. 57 – ha fornito i primi chiarimenti normativi.

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.05.circolare-numero-57-del-14-05-2026_15260.html

In data 11 giugno 2026, l’INPS – con Messaggio n. 1970 – ha fornito le relative istruzioni operative e le indicazioni contabili.

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.06.messaggio-numero-1970-del-11-06-2026_15285.html

Com’è noto, il richiamato art. 1 ha introdotto un esonero contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate e molto svantaggiate effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

Nel dettaglio:

  • l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di € 650 mensili per lavoratrice; per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, oppure da almeno 12 mesi se appartenenti alle categorie di lavoratori svantaggiati individuate dal Regolamento UE n. 651/2014.
  • per le assunzioni di donne svantaggiate o molto svantaggiate residenti nelle regioni della ZES Unica l’esonero è elevato ad 800 mensili per lavoratrice.

Le macro-categorie di riferimento beneficiari sono le seguenti:

  1. Donne molto svantaggiate– vi rientrano le donne:
  • di qualsiasi età;
  • prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  • residenti ovunque.
  1. Donne svantaggiate– vi rientrano le donne:
  • prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • residenti nelle regioni ZES Unica (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna);
  • oppure occupate in settori ad alta disparità di genere.

Il beneficio pieno di 24 mesi spetta alle lavoratrici:

  • prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  • oppure prive di impiego da almeno 12 mesi e appartenenti alle categorie UE indicate dal Regolamento 651/2014.

Le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato non danno diritto al beneficio, anche in presenza di tutti i requisiti soggettivi della lavoratrice.

I nuovi codici causale istituiti dall’INPS sono:

  • ED26 per il Bonus Donne ordinario;
  • EDZS per il Bonus Donne ZES.

Le domande devono essere presentate attraverso il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) disponibile sul sito istituzionale dell’Istituto, accedendo mediante:

– SPID di livello 2 o superiore;

– Carta d’Identità Elettronica (CIE);

– Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Le domande devono essere trasmesse mediante lo specifico modulo online “Bonus Donne 2026″ che ha la struttura formale di dichiarazioni di responsabilità rispetto a tutti i requisiti di legittima spettanza previsti dalla norma e con riferimento ai requisiti di svantaggio che devono sussistere in capo ai lavoratori.

L’istanza potrà essere presentata sia per assunzioni già effettuate sia per rapporti non ancora instaurati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Nel caso di prenotazione preventiva delle risorse, il datore dovrà procedere all’assunzione e all’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.

L’INPS controllerà quotidianamente la presenza della comunicazione Unilav/Unisomm e la perfetta corrispondenza dei dati inseriti.

Particolare attenzione dovrà quindi essere prestata:

  • alla compilazione delle comunicazioni obbligatorie;
  • alla coerenza tra Unilav e domanda telematica;
  • al rispetto dei termini procedurali.

Nel modulo di domanda occorre autocertificare il requisito di svantaggio in base al quale l’agevolazione si ritiene applicabile.

Per tutte le agevolazioni l’INPS ha previsto la possibilità di recuperare gli importi maturati dal mese di gennaio 2026 attraverso le denunce contributive dei mesi di:

  • luglio 2026;
  • agosto 2026;
  • settembre 2026.

La valorizzazione degli elementi relativi ai periodi arretrati è ammessa esclusivamente all’interno di tali flussi contributivi.