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I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alla formazione del reddito di lavoro dipendente

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 23 luglio 2019, n. 304 – ha affrontato la tematica del rimborso delle spese di missioni, ricordando che i redditi di lavoro dipendente sono determinati in base al principio di onnicomprensività, in applicazione del quale “costituiscono reddito tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce, anche da terzi, nel periodo d’imposta, a qualunque titolo ed anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro“.

Pertanto, tutte le somme corrisposte, anche a titolo di rimborso spese, al lavoratore in ragione del suo status di dipendente costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro dipendente.

Una deroga a tale disposizione si può avere nell’ipotesi in cui il dipendente sia incaricato di svolgere l’attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro, trasferte o missioni, distinguendo a seconda che le prestazioni lavorative siano o meno svolte nel territorio del comune ove è ubicata la sede di lavoro.

Nel dettaglio, mentre le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito, per le trasferte fuori del territorio comunale sono previsti tre distinti sistemi di tassazione in ragione del tipo di rimborso, analitico, forfetario o misto, scelto.

Con il provvedimento in specie, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di rimborso delle spese di alloggio, o di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente, il limite di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è ridotto di 1/3, mentre il limite è ridotto di 2/3 in caso di rimborso sia delle spese di alloggio sia di quelle di vitto.

I rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto non concorrono comunque a formare il reddito quando le spese siano rimborsate sulla base di idonea documentazione.

Scopri di più sulla risposta ad Interpello del 23 luglio 2019, n. 304.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

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