L’Agenzia delle Entrate – con Provvedimento del 24 luglio 2025, prot. n. 305754 – ha ricordato che i giovani agricoltori, che nel 2024 hanno sostenuto spese per la frequenza di specifici corsi di formazione riguardanti la gestione dell’azienda agricola, possono fruire di un contributo pari all’80% dell’importo versato.
Possono richiedere il credito d’imposta gli imprenditori agricoli:
- di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti. Secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell’Agricoltura 1° aprile 2025, il requisito dell’età anagrafica deve essere posseduto al momento in cui le spese ammissibili si considerano sostenute;
- che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- che, nel 2024, hanno sostenuto spese per corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola.
Sono ammessi al credito solo i soggetti che svolgono attività individuate con codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con 01, comunicato ai sensi dell’art. 35, DPR n. 633/1972 e risultante nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Le comunicazioni devono riferirsi alle spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 per la partecipazione a corsi di formazione.
In particolare, sono ammissibili le seguenti categorie di spese:
- spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola;
- spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative indicate al punto precedente, fino a un importo massimo del 50% dell’ammontare delle spese effettivamente sostenute.
L’IVA è ammissibile solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Le spese si considerano effettivamente sostenute al momento del loro pagamento.
Ai fini dell’ammissibilità al credito di imposta, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.
Il credito di imposta spetta solo se si è in possesso di un attestato di frequenza del corso rilasciato dal soggetto erogante il corso di formazione.
A norma dell’art. 6, legge 36/2024, il credito di imposta “teorico” è pari all’80% delle spese ammissibili, entro un massimo di € 2.500 per ciascun beneficiario.
Il credito di imposta effettivo ottenuto, tuttavia, potrebbe essere inferire al predetto bonus “teorico”.
Infatti, nel caso in cui l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti istanti sia superiore all’ammontare della dotazione finanziaria dell’intervento, pari a 2 milioni di euro, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sarà pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni.
Tale percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.
La comunicazione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025, in via telematica, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”.
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Dal 25 agosto al 24 settembre 2025, i soggetti interessati possono:
- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- presentare la rinuncia totale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
In caso di presentazione tramite gli incaricati, questi ultimi sono tenuti a consegnare al beneficiario una copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta dell’Agenzia delle entrate che attesta l’avvenuta presentazione.
La domanda si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia riceve i dati.