L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 17 novembre 2020, n. 550 – è intervenuta a fornire chiarimenti sulla detassazione del premio di risultato, ex art. 1, commi da 182 a 189, legge n. 208/2015 che ha normato, a decorrere dal periodo di imposta 2016, una modalità di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10% ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di:
- produttività,
- redditività,
- qualità,
- efficienza,
- innovazione,
misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal Decreto Interministeriale MLPS/MEF del 25 marzo 2016.
Al riguardo, l’AE ha precisato che – qualora nel contratto aziendale venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l’andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità – l’azienda, sotto la propria responsabilità, può applicare l’imposta sostitutiva del 10% se al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.
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