Viale dell'Arte 25 - 00144 Roma (RM)
Via Pignatelli Aragona, 82 - 90141 Palermo (PA)

+39 06 70702121
+39 342 6488903

apl@solcosrl.it

I chiarimenti dell’INPS sul bonus ZES 2026

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2026, n. 99 è stato pubblicato il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”.

L’art. 3 istituisce il cd. Bonus ZES 2026.

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-04-30&atto.codiceRedazionale=26G00082&elenco30giorni=true 

 

L’INPS – con Circolare del 14 maggio 2026, n. 56 – ha fornito i primi chiarimenti normativi.

 

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.05.circolare-numero-56-del-14-05-2026_15259.html 

 

I contraenti sono i seguenti.

Datori di lavoro del settore privato (tranne quelli del settore domestico) – che:

  • occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni;
  • assumano – dal 01 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 – soggetti che hanno compiuto 35 anni e che sono disoccupati da almeno 24 mesi.

Tali datori di lavoro dovranno, altresì, rispettare le disposizioni inerenti:

  • il DURC
  • le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
  • le disposizioni contenute nei CCNL
  • 31, Dlgs. n. 150/2015.

 

Soggetti che rispettino congiuntamente le seguenti condizioni:

  • alla data dell’assunzione abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età;
  • siano disoccupati da almeno 24 mesi.

 

Il rapporto di lavoro deve essere a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, part time e full time.

Tale rapporto di lavoro deve essere attivato da datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

 

 

L’esonero è riconosciuto, per un periodo al massimo pari a 24 mesi, nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari ad € 650 su base mensile.

Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma compatibili, senza alcuna riduzione, con:

  • la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4, Dlgs. n. 216/2023 (maxideduzione del costo del lavoro), prorogato dalla legge n. 207/2024 fino al 2027;
  • l’esonero disciplinato dall’art. 5, legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di € 50.000 annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere”, ex art. 46-bis, Dlgs. n. 198/2006, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta.

 

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ex lege n. 223/1991, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in commento, ovvero di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in commento.

L’esonero spetta anche con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in specie.

L’assunzione incentivata deve comportare incremento occupazionale netto della forza lavoro del datore di lavoro.

 

La legittima fruizione del beneficio in commento è subordinata all’applicazione in favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 5, decreto-legge n. 62/2026, rubricato “Salario giusto e incentivi”.

 

L’INPS – con Circolare n. 56/2026 – ha reso noto che, allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo in argomento deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line, appositamente aggiornato, reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus ZES 2026”.

Il modulo in commento verrà pubblicato con successivo Messaggio.

 

Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi dell’impresa, con particolare riferimento al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata;
  • i dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato e la dichiarazione circa la sussistenza dello status di disoccupato di lunga durata alla data di assunzione;
  • la tipologia di contratto di lavoro (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
  • l’importo della retribuzione media mensile, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro. Nel caso di rapporto di lavoro part-time deve essere indicata la retribuzione effettivamente erogata;
  • la regione e la provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).

 

Ai fini della concessione dell’esonero contributivo in argomento, il datore di lavoro deve dichiarare di corrispondere ai lavoratori un trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo, così come determinato dall’articolo 7 del decreto Lavoro.

 

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:

  • calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
  • consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della c.d. clausola Deggendorf;
  • fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i controlli precedenti abbiano dato esito positivo, un riscontro in merito all’accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

 

La domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate sia per i rapporti di lavoro non ancora instaurati.

Qualora la domanda di riconoscimento dell’esonero in trattazione sia inviata per un’assunzione in corso, con indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con il riconoscimento dell’importo spettante. Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento dell’esonero in argomento sia inviata per un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il medesimo a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni. In tale periodo temporale l’INPS consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav/Unisomm relativa al rapporto di lavoro da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove rilevi la presenza di tale comunicazione. Si precisa che i termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di proporre una nuova istanza.

 

I datori di lavoro devono prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici dell’INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto di lavoro per cui si chiede l’esonero in argomento. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda contenente dati diversi da quelli presenti nelle comunicazioni Unilav/Unisomm.

Ai fini dell’ammissione alla fruizione della misura di esonero, l’INPS quantifica quanto può essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per tutti i ventiquattro mesi di agevolazione spettante.

L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.

Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’esonero spettante e fruire dell’importo ridotto.

 

Il modulo di domanda deve essere utilizzato esclusivamente per la prima assunzione incentivata, mentre, ai fini del riconoscimento del beneficio residuo spettante per la successiva assunzione del lavoratore, non è previsto l’invio di una nuova richiesta.

Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto provvede ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, nonché delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del CNEL, allo scopo rese disponibili, per gli ambiti di rispettiva competenza, mediante l’interoperabilità delle diverse banche dati che verrà definita dallo stesso Ministero del Lavoro e delle politiche sociali attraverso l’adozione di specifici protocolli informatici.

Condividi:

Ti potrebbero interessare:

Il nuovo Avviso di Fondimpresa (2-2)

Fondimpresa – con l’Avviso n. 2/2026 – ha inteso finanziare la formazione continua delle imprese aderenti mettendo al centro green transition ed economia circolare.   I destinatari dei percorsi formativi sono i lavoratori dipendenti delle aziende aderenti a Fondimpresa, compresi gli apprendisti. Sono inclusi anche lavoratori in

Il nuovo Avviso di Fondimpresa (1-2)

Fondimpresa – con l’Avviso n. 2/2026 – ha inteso finanziare la formazione continua delle imprese aderenti mettendo al centro green transition ed economia circolare. La formazione finanziata potrà riguardare non soltanto competenze “green” tradizionali, ma anche processi industriali, digitalizzazione, supply chain, modelli di business, gestione

Pubblicato il Regolamento FEG per i lavoratori a rischio imminente licenziamento (2-2)

Il pacchetto coordinato di misure di politica attiva destinato ai lavoratori espulsi dal lavoro può comprendere: formazione e riqualificazione su misura; certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite; assistenza alla ricerca di un impiego; orientamento professionale, servizi di consulenza, tutoraggio, assistenza alla ricollocazione professionale; promozione dell’imprenditorialità, supporto

Contattaci

    Sicilia

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.