Con due interventi di prassi intervenuti il 12 luglio 2023, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla fruizione del Reddito di Cittadinanza (alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 197/2022) ed agli altri istituti connessi (Assegno Unico Universale).
Andando nel dettaglio, con Circolare n. 61/2023, l’INPS ha ricordato che a decorrere dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 il RdC è riconosciuto ai beneficiari nel limite massimo di sette mensilità, e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi, rinnovabili previa sospensione dell’erogazione della medesima per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.
Sono esclusi dalla previsione i nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità come definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età.
La legge di Bilancio 2023, inoltre, impone l’obbligo di inserimento in un corso di formazione o riqualificazione professionale, ex lege n. 53/2003, per un periodo di sei mesi. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del Reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione.
Le Regioni sono tenute a trasmettere all’ANPAL l’elenco dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza al programma assegnato; l’Agenzia medesima mette a disposizione dell’INPS tale elenco, per il tramite del sistema informativo di cui al decreto-legge n. 4/2019, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di decadenza del beneficio.
Invece, con Messaggio n. 2632/2023, sono state fornite le istruzioni operative per la gestione del Reddito di Cittadinanza e la percezione dell’Assegno Unico e Universale, fino al 31 dicembre 2023 (quando la misura RdC verrà sostituita dall’Assegno di Inclusione).
Al riguardo, viene rappresentato che i nuclei familiari aventi diritto alla prestazione di Assegno Unico e Universale anche dopo la scadenza delle sette mensilità del Reddito di Cittadinanza dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento del medesimo assegno entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di Cttadinanza.
La domanda di AUU dovrà essere presentata anche nelle ipotesi di sospensione del Reddito di cittadinanza, ex art. 13, comma 5, decreto-legge n. 48/2023, in attesa della eventuale comunicazione della presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro entro il termine del 31 ottobre 2023.
In tali casi, a seguito della presentazione della domanda, l’AUU verrà erogato per l’intero importo spettante, salvo eventuali conguagli che saranno effettuati d’ufficio nel caso di ripresa dell’erogazione del Reddito di cittadinanza a seguito della comunicazione della presa in carico da parte dei servizi sociali.