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I chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sui tirocini fraudolenti

L’Ispettorato nazionale del Lavoro – con Nota del 08 marzo 2023, prot. n. 853 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di promuovere ricorso ex art. 17, Dlgs. n. 124/2004 avanti al Comitato per i rapporti di lavoro nell’ipotesi di tirocinio fraudolento, ex lege n. 234/2021.

Com’è noto, il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente: al riguardo, è istituita la sanzione dell’ammenda pari ad € 50 per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, laddove lo stesso sia stato svolto in modo fraudolento.

Trattandosi di una fattispecie penale di natura contravvenzionale, la contestazione di tale violazione prevede, da parte del personale ispettivo, l’adozione della prescrizione obbligatoria finalizzata alla cessazione del tirocinio fraudolento.
Dal punto di vista civilistico, il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato è rimesso alla scelta del tirocinante (la norma, infatti, fa salva la possibilità, su domanda dello stesso tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale).

Riguardo poi ai profili previdenziali e ai conseguenti recuperi contributivi derivanti da un rapporto di tirocinio che, di fatto, ha simulato un effettivo rapporto di lavoro subordinato, è stato chiarito che gli stessi non sono condizionati dalla scelta del lavoratore di adire l’autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.

La fattispecie del tirocinio fraudolento, pertanto, è sottratta al sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro, inteso quale mezzo di gravame di natura amministrativa avverso atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi, che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.

Nell’ipotesi di tirocinio fraudolento, tuttavia, la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta direttamente sanzionata da una norma penale, in ragione della quale il personale ispettivo procede con la redazione dello specifico provvedimento della prescrizione obbligatoria, conducendo, ove il contravventore ottemperi e paghi la sanzione, all’estinzione del reato in via amministrativa.

Pertanto, nell’ipotesi di fraudolenza del tirocinio, pur in presenza di una possibile e correlata pretesa contributiva, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ritenuto di escludere la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro, ciò al fine di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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