L’INAIL – con Circolare del 4 luglio 2025, n. 40 – ha richiamato le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 9/2025 ed ha fornito alcune precisazioni in merito ai profili assicurativi INAIL per le prestazioni di lavoro svolte mediante piattaforme digitali.
In base alla natura del rapporto di lavoro (autonomo o subordinato e collaborazione etero-organizzata), si applicano diversi criteri per la determinazione della retribuzione imponibile e dei premi assicurativi.
Nello specifico:
- Rapporto di lavoro autonomo – se ricorre un rapporto di lavoro autonomo, la retribuzione imponibile per la determinazione dei premi assicurativi è costituita dalla retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività.
- Collaborazione organizzata dal committente – i premi assicurativi devono essere determinati in base alla retribuzione effettiva o, comunque, a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento o dal CCNL da assumere. I premi dovuti devono essere determinati applicando il tasso della pertinente voce di tariffa alle retribuzioni previste per la qualifica di interesse dal contratto collettivo nazionale individuato come applicabile o comunque da applicare (e non l’imponibile previsto per i parasubordinati).
- Lavoro subordinato – la retribuzione imponibile per la generalità dei lavori dipendenti è la retribuzione effettiva (costituita dall’ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente ex art. 51 TUIR e dai redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi definiti dall’art. 29, DPR n. 1124/1965), che non può essere inferiore alle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti (minimale contrattuale) e ai limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all’indice del costo della vita accertato dall’Istat (minimale di retribuzione giornaliera).