L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 18 giugno 2020, prot. n. 260 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’importo della sanzione per la violazione della normativa in materia di riposi intermedi nel settore dell’autotrasporto e sulla corretta modalità di calcolo.
Com’è noto, gli autotrasportatori non possono lavorare in alcun caso per più di 6 ore consecutive senza un riposo intermedio.
Nello specifico:
- qualora il totale delle ore di lavoro sia compreso fra 6 e 9 ore, l’orario di lavoro va, infatti, obbligatoriamente interrotto da riposi intermedi di almeno 30 minuti;
- i riposi devono essere almeno pari a 45 minuti nel caso in cui, invece, l’orario di lavoro superi le 9 ore.
I riposi intermedi, ad ogni modo, possono essere suddivisi anche in periodi non inferiori a 15 minuti ciascuno.
La violazione per la mancata osservanza dei riposi intermedi nel settore dell’autotrasporto è punita con la sanzione amministrativa da € 103 ad € 300.
Al riguardo, l’INL ha precisato che – qualora un datore di lavoro abbia fatto lavorare i lavoratori mobili per più di 6 ore consecutive senza un riposo intermedio (i riposi intermedi, anche suddivisi in pause non inferiori a 15 minuti ciascuna, devono durare 30 minuti se l’orario di lavoro è compreso fra 6 e 9 ore, 45 minuti se supera le 9 ore) – sarà applicabile la sanzione in misura fissa, ex art. 9, comma 2, Dlgs. n. 234/2007, che va da € 103 ad € 300 (in tal caso, è applicabile la sanzione ridotta, ex art. 16, legge n. 689/198, pari ad € 100).