L’INPS – con Messaggio del 20 febbraio 2024, n. 750 – è intervenuta in relazione ai requisiti di accesso per le indennità NASpI e DIS-COLL, con riferimento al requisito dei limiti minimi e massimi di età previsti dalla legge per l’iscrizione nelle liste di collocamento ordinario.
Al riguardo, l’Istituto – dopo aver acquisito specifico parere del Min. Lavoro – ha ricordato che sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Com’è noto, a mente del Dlgs. n. 22/2015, la domanda di NASpI o di DIS-COLL equivale a dichiarazione di immediata disponibilità (DID), per l’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
Nel dettaglio, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che il limite massimo di età previsto dalla legge per l’iscrizione al Centro per l’impiego è presente esclusivamente rispetto all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato.
Non è, invece, previsto alcun limite massimo di età per quanto riguarda l’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-coll.
Con riferimento, invece, al limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, la legge n. 296/2006 fissa la possibilità di iscrizione al collocamento ordinario al compimento dei 16 anni di età. Lo stesso limite, pertanto, vale come requisiti anagrafico anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DIS-COLL in relazione alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni.