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I chiarimenti INPS sugli ammortizzatori sociali vigenti nel 2021

L’INPScon Circolare del 17 febbraio 2021, n. 28 – ha effettuato la sintesi dei principali interventi in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previsti per l’anno 2021, argomentando le nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al riguardo, l’INPS ha ricordato che è stata prorogata – per gli anni 2021 e 2022 ed entro determinati limiti di spesa – la possibilità, per le imprese che cessano l’attività produttiva, di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, a un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi;

Inoltre, viene previsto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO).

Tutti i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane.

La nuova disciplina, però per la prima volta, differenzia l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti nel seguente modo.

  • nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
  • nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

Per le domande inerenti alle 12 settimane tutti i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “Covid – 19 L. 178/20”.

Quanto alle modalità di presentazione delle istanze, l’INPS rinvia alle istruzioni fornite con il Messaggio del 29 gennaio 2021, n. 406.

Collegati al sito INPS per saperne di più

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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