L’INPS – con Circolare del 5 marzo 2024, n. 41- ha fornito i primi chiarimenti sgravio contributivo dedicato ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro.
L’esonero si applica ai contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di € 8.000 annui, riparametrato e applicato su base mensile.
In caso di assunzione a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per dodici mesi dalla data dell’assunzione.
Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione.
Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell’assunzione.
REQUISITI
La lavoratrice deve soddisfare, alla data dell’assunzione, i seguenti requisiti:
- essere disoccupata avendo reso la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego;
- essere percettrice del Reddito di libertà o averne fruito nel 2023.
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione e ai seguenti requisiti:
- regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
IMPORTANTE DA SAPERE
Considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, essa può essere cumulata con altre misure agevolative, ove ciò non sia espressamente escluso, solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.
Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”.
L’esonero in oggetto è, inoltre, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice (a titolo esemplificativo, l’esonero per le mamme lavoratrici).