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I chiarimenti INPS sulla CIGD causale COVID-19

In data 15 luglio 2020, l’INPS ha fornito alcune istruzioni sulla corretta fruizione della cassa integrazione guadagni in deroga, “causale COVID-19”.

Nello specifico, con la Circolare n. 86/2020, l’Istituto ha precisato che:

  • il trattamento in deroga può riguardare un periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 ottobre 2020;
  • il periodo massimo concedibile è 9 settimane per i lavoratori che siano titolari di una retribuzione annua superiore ad € 50.000 nell’anno 2019. La retribuzione annua lorda non superiore ad € 50.000, che condiziona l’accesso alla prestazione, è da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali (e, come tale, al lordo delle ritenute previdenziali) ed è relativa all’ultimo anno solare trascorso, ossia all’anno 2019 (gennaio 2019-dicembre 2019). Nella determinazione di € 50.000 annui concorrono le retribuzioni complessivamente percepite nell’anno 2019 da tutti i datori di lavoro con i quali lo sportivo professionista ha intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente con obbligo di versamento di contribuzione al Fondo pensioni sportivi professionisti;
  • la qualificazione di lavoratore sportivo, ex art. 2, legge n. 91/1981, può essere prevista nell’ordinamento delle singole federazioni sportive nazionali del CONI, con riferimento agli atleti, agli allenatori, ai direttori tecnico-sportivi e ai preparatori atletici, che esercitino l’attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità. Tali soggetti sono iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti (attualmente, la qualifica di professionista è contemplata nell’ordinamento delle federazioni relative ai seguenti sport: calcio, ciclismo, golf e pallacanestro).

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2086%20del%2015-07-2020.htm

Inoltre, con il Messaggio n. 2825/2020, l’Istituto è intervenuto per chiarire le modalità di calcolo delle settimane indennizzabili, precisando “Atteso che le Regioni, nella loro attività di decretazione, hanno inviato decreti per nove settimane in cui il periodo di sospensione/riduzione dell’attività è stato riconosciuto secondo una durata in giornate variabile, al fine di semplificare la gestione delle predette misure, su conforme avviso ministeriale, per la quantificazione delle settimane concesse, dovrà ritenersi interamente autorizzato il periodo di competenza regionale laddove le giornate di sospensione/riduzione concesse dalle Regioni si collochino, per le 9 settimane del decreto legge n. 18/2020, all’interno del range da 57 a 63 giornate complessive, fermo restando il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse (range da 148 a 154 giornate) e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle (range da 85 a 91 giornate). Ne deriva che, a titolo di esempio, saranno considerate autorizzate 9 settimane anche nel caso in cui, dal conteggio degli intervalli temporali richiesti, siano state autorizzate almeno 8 settimane e 1 giorno”.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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