L’INPS – con Circolare del 22 giugno 2020, n. 75 – ha fornito alcune istruzioni operative per la gestione dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori cessati senza titolo alla NASpI, ex art. 87, decreto legge n. 34/2020.
Com’è noto, ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dall’1 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla NASpI è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e, in ogni caso, con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di cassa integrazione guadagni in deroga, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.
Tale indennità spetta solamente per quei lavoratori, siano essi contrattualizzati a tempo determinato o indeterminato (con qualifica di impiegato, quadro o operaio, apprendisti o somministrati), in regime di CIGD.
L’Istituto ha, dunque, precisato che qualora il beneficiario trovi una nuova occupazione subordinata, a tempo determinato o a tempo parziale, potrà operare solo la sospensione della prestazione e non lo “slittamento della data finale della stessa”.