L’INPS – con Circolare del 17 luglio 2024, n. 82 – ha fornito le istruzioni operative inerenti la proroga della misura Decontribuzione SUD al II semestre 2024.
Com’è noto, la Commissione europea – con la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 – ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione in specie fino al 31 dicembre 2024, a condizione che l’aiuto sia concesso entro il 30 giugno 2024.
Tale decontribuzione non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate a fare data dal 1° luglio 2024. Conseguentemente, la proroga fino al 31 dicembre 2024 trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.
esonero contributivo
L’agevolazione “Decontribuzione Sud” prevede un esonero contributivo massimo del 30% in favore dei datori di lavoro privati, con sede in una delle Regioni del Mezzogiorno, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente.
Le Regioni interessate da tale beneficio sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Rispetto alle disposizioni in vigore per tutto il I semestre 2024, si segnala una rilevante novità: il taglio dell’aliquota contributiva riguarda tutti i rapporti di lavoro instaurati entro il 30/06/2024.
Pertanto, le assunzioni effettuate a decorrere dal 01/07/2024 non attraggono l’agevolazione in commento.
L’esonero contributivo si applica esclusivamente ai datori di lavoro privati con esclusione dei seguenti soggetti:
- enti pubblici economici;
- istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- consorzi di bonifica;
- consorzi industriali;
- enti morali;
- enti ecclesiastici.
La fruizione dell’agevolazione è subordinata, da parte dei datori di lavoro:
- al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- al rispetto delle disposizioni in ambito di salute e sicurezza sul lavoro.
Su espressa indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stato chiarito che, qualora entro la data del 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la decontribuzione in trattazione può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024 ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024.
Il beneficio contributivo in oggetto trova applicazione, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024, tramite l’esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024.