L’INPS – con Circolare n. 32/2025 – ha fornito le prime indicazioni sulla nuova Decontribuzione SUD, come novellata dalla legge n. 207/2024.
L’INPS – con Messaggio del 30 luglio 2025, n. 2398 – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla qualificazione di microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI).
Com’è noto, la legge di Bilancio 2025 ha normato un nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori nel Mezzogiorno.
L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Lo sgravio contributivo spetta ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di apprendistato) nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Tale agevolazione spetta con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, ed è concessa nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
Nel caso di datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze più di 250 dipendenti, l’esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato: tale sgravio è soggetto a preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.
Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è riconosciuto e modulato come segue:
- per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di € 145 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
- per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di € 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
- per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di € 125 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
- per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di € 100 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
- per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di € 75 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.