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I chiarimenti INPS sulla definizione di PMI nella misura Decontribuzione SUD (2-2)

In ragione dell’entità dello sgravio, lo stesso risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, salvo non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.

 

In particolare, l’esonero in specie non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (c.d. “Decreto Coesione”), ossia:

  • gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica,
  • bonus Giovani,
  • bonus Donne,
  • bonus ZES unica.

 

Invece, la cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo:

  • contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate, ex art. 4, commi da 8 a 11, legge 28 giugno 2012, n. 92);
  • economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili, ex art. 13, legge n. 68/1999, o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, ex art. 2, comma 10-bis, legge n. 92/2012).

 

Al riguardo, laddove si intenda cumulare la misura in specie con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa trova applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo.

Ad esempio, nel caso in cui si intenda fruire dell’agevolazione per l’assunzione a tempo indeterminato di disoccupati da almeno 12 mesi over 50 o di donne variamente svantaggiate, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, la Decontribuzione Sud PMI trova applicazione a seguito dell’abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa. Analogamente, qualora si intenda fruire dell’agevolazione per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, la Decontribuzione Sud PMI trova applicazione a seguito dell’abbattimento della contribuzione operato in virtù della suddetta previsione normativa.

 

Diversamente, qualora il datore di lavoro intenda fruire dell’agevolazione prevista per l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro pari all’esonero del 100% dei contributi datoriali, la Decontribuzione Sud PMI, in ragione dell’entità della misura fruita (100% dei contributi datoriali nel limite massimo di € 8.000 annui), non trova applicazione.

 

 L’INPS – con Messaggio n. 2398/2025 – ha ricordato che, a mente dell’art. 1, comma 407, legge di Bilancio 2025, rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell’allegato I al Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014.

 

L’art. 1 del citato allegato I al regolamento (UE) 2014/651, prevede quanto segue:

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica”.

Il successivo art. 2, par. 1, stabilisce, inoltre, che: “La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR”.

 

Pertanto, la definizione di “microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI)” prende in considerazione i tre seguenti criteri:

  • il calcolo del numero dei dipendenti effettivi;
  • il fatturato annuo;
  • il totale di bilancio annuo.

 

La categoria delle micro, piccole e medie imprese è costituita da imprese che hanno:

  • meno di 250 occupati;
  • un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o, in alternativa, un totale di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro.

Ai fini della qualificazione di PMI, entrambi i richiamati criteri devono essere rispettati nel relativo periodo di riferimento.

 

Al riguardo, l’INPS ha informato che è stata rilasciata un’apposita funzionalità all’interno delle denunce mensili volta a verificare la forza lavoro del mese di competenza e a inibire, in via prudenziale, la possibilità di inviare la denuncia con valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI” qualora il numero di dipendenti calcolato nel mese risulti superiore alle 250 unità.

Dato che, per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari bisogna tenere in considerazione l’ultimo esercizio contabile chiuso ed effettuare il calcolo su base annua, tale controllo può essere comunque superato dal soggetto interessato che ritenga di rientrare nell’ambito di legittima applicazione della misura in trattazione, inviando la denuncia mensile con la valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI” con l’onere di fornire, se  richiesta dall’Istituto, la documentazione probante relativa al rispetto delle soglie dimensionali annue e di fatturato o di bilancio.

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