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I chiarimenti INPS sull’esonero contributivo alternativo alla Cig Covid-19

L’INPS – con Circolare dell’11 febbraio 2021, n. 24 – ha riepilogato i requisiti dell’esonero contributivo alternativo alla CIG, ex art. 12, commi 14 e 15, decreto legge n. 137/2020, fornendo anche le prime indicazioni, riguardo:

  • la misura dell’esonero,
  • le condizioni di spettanza,
  • la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato,
  • il coordinamento con altre misure.

 

Con successivo Messaggio INPS, pubblicato dopo l’esito dell’autorizzazione della Commissione europea, verranno fornite le istruzioni operative per la fruizione della misura, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Possono accedere al beneficio in commento tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo, che abbiano già fruito, nel mese di giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale COVID-19.
Pertanto, anche ai fini della verifica del rispetto del presupposto legittimante il riconoscimento dell’esonero in trattazione (ossia, come sopra chiarito, la fruizione degli ammortizzatori nel mese di giugno 2020) è necessario fare riferimento alle singole matricole INPS attribuite ai datori di lavoro in ragione del diverso inquadramento previdenziale.
In caso di fusione (sia per unione, che per incorporazione), l’esonero, in virtù del fatto che l’azienda che ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020 attua, con tale operazione, un percorso di unione, potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione.

L’ammontare dell’esonero è pari alle ore di integrazione salariale fruite anche parzialmente nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’ammontare dell’esonero così determinato costituisce l’importo massimo riconoscibile ai fini dell’agevolazione.
Tale importo può essere fruito, fino al 31 gennaio 2021, per un periodo massimo di quattro settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.

Nella diversa ipotesi in cui, invece, il datore di lavoro intenda fruire dell’agevolazione per un periodo di quattro settimane, si precisa che anche laddove il suddetto periodo fosse collocato a cavallo di due mesi, dovrà comunque procedersi alla riparametrazione su base mensile dell’importo dell’esonero, nei limiti della contribuzione dovuta.

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato:

  • alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.