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I chiarimenti INPS sull’Una tantum ai lavoratori autonomi e professionisti senza partita IVA

L’INPS – con Circolare del 16 marzo 2023, n. 30 – ha fornito le istruzioni utili al riconoscimento dell’indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti privi di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

L’indennità una tantum spetta ai lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA ad eccezione:

  • degli assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita IVA o del socio di società (artigiani/commerciati/agricoli);
  • soci di società o componenti degli studi associati.

I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • reddito complessivo non superiore ad € 35.000 nel periodo d’imposta 2021 oppure ad € 20.000 nel periodo d’imposta 2021;
  • iscrizione alla gestione autonoma dell’INPS con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
  • attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
  • avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 01 gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
  • non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
  • non essere percettore delle prestazioni, ex artt. 31 e 32 del decreto Aiuti.

L’indennità una tantum è riconosciuta nella misura complessiva pari ad € 350 e non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito INPS, seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” – “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità”- selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti – “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e scegliendo una delle seguenti voci:

  • “Indennità una tantum – Autonomi Senza Partita IVA”;
  • “Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestionev speciale degli Esercenti attività Commerciali, titolari nonché coadiuvanti e coadiutori degli stessi”;
  • “Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale per i Coltivatori diretti, Coloni e Mezzadri dell’Inps, imprenditori agricoli professionali, titolari attivi e coadiuvanti coltivatori diretti, coloni e mezzadri degli stessi”;
  • “Indennità una tantum per i pescatori autonomi senza Partita IVA”;
  • “Indennità una tantum per i liberi professionisti senza Partita IVA”.

In alternativa al portale web dell’Istituto, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite:

  • il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile
  • gli Istituti di Patronato.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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