Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con risposta ad Interpello del 16 aprile 2019, n. 2, promosso dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime di cumulabilità tra i riposi giornalieri spettanti alla lavoratrice madre nel primo anno di vita del bambino e il diritto alla pausa prevista in favore dei lavoratori che svolgono un orario pari a 6 ore al giorno non frazionate.
Com’è noto, durante il primo anno di vita del figlio, la lavoratrice ha il diritto di fruire di:
- due periodi di riposo di un’ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata, nel caso in cui l’orario avorativo svolto sia superiore alle sei ore;
- un’ora di riposo nel caso di orario giornaliero inferiore a sei ore.
Il quesito promosso dall’ISPRA riguarda il caso in cui l’orario di lavoro effettivamente osservato sia pari a 5 ore e 12 minuti, in quanto la lavoratrice fruisce dei riposi giornalieri.
Al riguardo, il MLPS ha precisato che se una lavoratrice – fruendo delle due ore di allattamento, ex art. 39, Dlgs. 151/2001 – risulta effettivamente presente in azienda per un numero di ore inferiore a 6, non ha diritto alla pausa, ex art. 8, Dlgs. 66/2003: di conseguenza, non ha diritto all’attribuzione del buono pasto.
Alla medesima conclusione era giunta, peraltro, anche l’Agenzia delle Entrate, che aveva precisato che “presupposti imprescindibili per il diritto al buono pasto fossero:
- l’effettuazione della pausa;
- la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo la stessa.
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