Il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Nota 03 ottobre 2024, prot. n. 16631 – ha fornito dei chiarimenti in merito alla partecipazione ai Tirocini di inclusione sociale (TIS) di beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e di nuclei e individui in condizioni economiche similari.
Al riguardo, è stato precisato che:
- le indennità correlate ai TIS non rilevano ai fini del reddito per la verifica del diritto o dell’importo dell’Assegno di inclusione;
- i beneficiari dell’ADI che avviano il TIS non sono tenuti a presentare l’ADI-Com esteso (a differenza dei tirocini formativi e di orientamento che sono attivabili dai servizi per il lavoro nell’ambito del Patto di servizio personalizzato);
- i case manager dovranno sempre inserire il TIS in GePI tra i sostegni erogati nell’ambito del PaIS. In questo modo sarà possibile comunicare automaticamente all’INPS che si tratta di tirocinio sociale ed evitare la sanzione per mancata presentazione dell’ADI-Com esteso.
Diverso è, invece, il caso dei Tirocini di formazione e orientamento, attivabili dai servizi per il lavoro nell’ambito del Patto di servizio personalizzato: in tal senso, l’art. 3, comma 7, decreto legge n. 48/2023, dispone che in caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, la cumulabilità con il beneficio previsto è riconosciuta entro il limite massimo di € 3000 lordi annui per il nucleo familiare.
Il beneficiario deve comunicare a INPS la partecipazione ai percorsi di politica attiva del lavoro utilizzando il modello ADI-Com esteso, pena la decadenza dal beneficio.
Quanto, infine, al rischio di sospensione per mancata presentazione dell’ADI-Com esteso, il MLPS ha precisato che questo deriva dalla non corretta indicazione da parte delle aziende ospitanti i tirocinanti nelle Comunicazioni obbligatorie (CO) della natura del tirocinio.
Infatti, la sospensione viene applicata quando dalle comunicazioni obbligatorie risulta attivato un tirocinio non classificato come TIS, ma non risulta essere stato presentato l’ADI-com esteso da parte del beneficiario (per comunicare l’importo della indennità).