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I nuovi chiarimenti INPS sul Reddito di Emergenza

L’INPScon Circolare dell’11 settembre 2020, n. 102 – ha illustrato i requisiti per il riconoscimento, a domanda, di una ulteriore mensilità di Reddito di Emergenza, ex art. 23, decreto legge n. 104/2020, che innova, in parte, quanto previsto dall’art. 82 del decreto legge n. 34/2020.

Com’è noto, il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
  • un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) inferiore ad € 10.000.

La soglia è accresciuta di € 5.000:

  • per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di € 20.000);
  • in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
  • un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad € 15.000.

Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di:

  • titolari di pensioni dirette o indirette, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • titolari di rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla quota Rem;
  • percettori di reddito di cittadinanza;
  • componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità istituite dal decreto legge n. 18/2020, ovvero del decreto legge n. 34/2020.

I dati relativi ai requisiti e alle incompatibilità, autodichiarati in domanda, saranno oggetto di controlli, effettuati anche a campione, ex art. 71, D.P.R. n. 445/2000.

La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, se verificata in sede di istruttoria, comporta la reiezione della domanda mentre, se successiva, determina la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

L’art. 23, decreto legge n. 104/2020 ha previsto, fermo restando quanto già eventualmente erogato, il riconoscimento, a domanda, di una ulteriore mensilità che verrà erogata ai nuclei familiari, in possesso dei requisiti di legge, che presenteranno nuova domanda, indipendentemente dall’avere già richiesto ed ottenuto il beneficio previsto, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020.

Il REM, in ragione della loro natura assistenziale, rientrano tra i sussidi corrisposti dallo Stato e sono, pertanto, esenti dalla tassazione IRPEF, ex art. 34, comma 3, DPR. n. 601/1973.

Clicca qui e visita il sito INPS per saperne di più

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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