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I nuovi chiarimenti INPS sul Supporto per la Formazione ed il Lavoro

L’INPS – con Messaggio del 27 settembre 2023, n. 3379 – ha fornito ulteriori istruzioni per la definizione delle domande di accesso al Supporto per la Formazione e il Lavoro e il pagamento della relativa indennità mensile, pari ad € 350.
Per i richiedenti il SFL che hanno già effettuato l’accesso al portale SIISL ed hanno precompilato e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, il PAD diventa operativo e la domanda passerà immediatamente allo stato di “Accolta salvo ulteriori controlli”.

I richiedenti il SFL che, invece, non hanno effettuato l’accesso al SIISL o, pur avendolo fatto, non hanno compilato e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, all’esito positivo dell’istruttoria, affinché la domanda passi in stato “Accolta salvo ulteriori controlli” dovranno:

  • accedere al portale Sistema Informativo di Inclusione Sociale e lavorativa – SIISL e confermare la propria iscrizione;
  • compilare il proprio curriculum vitae;
  • compilare e sottoscrivere il Patto di attivazione Digitale (PAD) all’interno del quale è prevista la “dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID)”, e l’indicazione di minimo 3 agenzie autorizzate all’attività di intermediazione.

A seguito dell’attivazione del PAD, con domanda accolta, nell’ambito della piattaforma Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, i richiedenti potranno immediatamente manifestare i propri interessi per le offerte di lavoro e potranno anche essere contattati dalla APL che sarà già informata circa la loro preferenza.

Le domande acquisite e che non risultano nello stato “Verificata” sono sottoposte a un supplemento istruttorio e saranno visualizzate all’interno della procedura nello stato “Sospesa per supplemento istruttorio”.

Al passaggio del mouse sopra lo stato della domanda (che reca l’indicazione “i”), sarà possibile visionare i requisiti (o categorie di requisiti) in fase di accertamento, quali:

  • la cittadinanza e la residenza,
  • l’incompatibilità con strumenti di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione (NASPI, DisCOLL, ALAS, etc.), con RDC/PDC o con attività di lavoro,
  • soglia ISEE e di reddito e patrimonio,
  • DSU non presente o ISEE con omissioni o difformità o discordante con il nucleo anagrafico.

All’esito del supplemento istruttorio, se tutti i requisiti risulteranno soddisfatti, le domande verranno poste nello stato “Verificata salvo ulteriori controlli” e seguiranno l’iter già descritto o, in caso contrario, la domanda risulterà “Respinta”.

Ai fini del pagamento dell’indennità mensile riconosciuta per la partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, l’INPS – nel Messaggio in commento – ha distinto tre ipotesi, a seconda dell’avvenuta sottoscrizione o meno del Patto di servizio personalizzato e dell’avvio del corso di formazione:

  1. il richiedente SFL che abbia un Patto di servizio personalizzato sottoscritto e un’iniziativa di politica attiva o un corso iniziati potrà ricevere il pagamento del beneficio economico previsto di € 350 mensili, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, a decorrere dalla data di accoglimento della domanda di SFL;
  2. il richiedente SFL che abbia un Patto di servizio sottoscritto ma non abbia un corso di formazione o altra iniziativa di politica attiva dovrà individuare un corso cui iscriversi o altra attività e potrà quindi ricevere il pagamento del beneficio economico previsto di € 350 mensili a decorrere dalla data di inizio della partecipazione al corso o altra attività e per la durata dell’effettiva partecipazione;
  3. il richiedente non in possesso di un Patto di servizio personalizzato sottoscritto, verrà convocato dai Centri per l’impiego (CPI) per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato: in tale sede, dovrà individuare un corso o un percorso formativo o altra iniziativa di attivazione lavorativa e avrà diritto all’erogazione dell’indennità a decorrere dalla data di inizio della partecipazione al corso o altra iniziativa di attivazione lavorativa e per la durata dell’effettiva partecipazione.

L’interessato è tenuto a dare conferma della partecipazione alle misure, anche telematicamente, ogni 90 giorni ai Servizi competenti, pena, su segnalazione degli stessi Servizi, la sospensione del beneficio.

I pagamenti dell’indennità saranno effettuati alle seguenti scadenze:

  • dal 27 dello stesso mese, per le domande pervenute entro il 15 del mese che soddisfano le condizioni sopra riportate alla stessa data;
  • dal 15 del mese successivo, per le domande pervenute nel corso del mese che maturano le condizioni dopo il 15 ma entro lo stesso mese.

Clicca qui per visualizzare il messaggio INPS.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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