L’INPS – con Messaggio del 27 settembre 2023, n. 3379 – ha fornito ulteriori istruzioni per la definizione delle domande di accesso al Supporto per la Formazione e il Lavoro e il pagamento della relativa indennità mensile, pari ad € 350.
Per i richiedenti il SFL che hanno già effettuato l’accesso al portale SIISL ed hanno precompilato e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, il PAD diventa operativo e la domanda passerà immediatamente allo stato di “Accolta salvo ulteriori controlli”.
I richiedenti il SFL che, invece, non hanno effettuato l’accesso al SIISL o, pur avendolo fatto, non hanno compilato e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, all’esito positivo dell’istruttoria, affinché la domanda passi in stato “Accolta salvo ulteriori controlli” dovranno:
- accedere al portale Sistema Informativo di Inclusione Sociale e lavorativa – SIISL e confermare la propria iscrizione;
- compilare il proprio curriculum vitae;
- compilare e sottoscrivere il Patto di attivazione Digitale (PAD) all’interno del quale è prevista la “dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID)”, e l’indicazione di minimo 3 agenzie autorizzate all’attività di intermediazione.
A seguito dell’attivazione del PAD, con domanda accolta, nell’ambito della piattaforma Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, i richiedenti potranno immediatamente manifestare i propri interessi per le offerte di lavoro e potranno anche essere contattati dalla APL che sarà già informata circa la loro preferenza.
Le domande acquisite e che non risultano nello stato “Verificata” sono sottoposte a un supplemento istruttorio e saranno visualizzate all’interno della procedura nello stato “Sospesa per supplemento istruttorio”.
Al passaggio del mouse sopra lo stato della domanda (che reca l’indicazione “i”), sarà possibile visionare i requisiti (o categorie di requisiti) in fase di accertamento, quali:
- la cittadinanza e la residenza,
- l’incompatibilità con strumenti di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione (NASPI, DisCOLL, ALAS, etc.), con RDC/PDC o con attività di lavoro,
- soglia ISEE e di reddito e patrimonio,
- DSU non presente o ISEE con omissioni o difformità o discordante con il nucleo anagrafico.
All’esito del supplemento istruttorio, se tutti i requisiti risulteranno soddisfatti, le domande verranno poste nello stato “Verificata salvo ulteriori controlli” e seguiranno l’iter già descritto o, in caso contrario, la domanda risulterà “Respinta”.
Ai fini del pagamento dell’indennità mensile riconosciuta per la partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, l’INPS – nel Messaggio in commento – ha distinto tre ipotesi, a seconda dell’avvenuta sottoscrizione o meno del Patto di servizio personalizzato e dell’avvio del corso di formazione:
- il richiedente SFL che abbia un Patto di servizio personalizzato sottoscritto e un’iniziativa di politica attiva o un corso iniziati potrà ricevere il pagamento del beneficio economico previsto di € 350 mensili, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, a decorrere dalla data di accoglimento della domanda di SFL;
- il richiedente SFL che abbia un Patto di servizio sottoscritto ma non abbia un corso di formazione o altra iniziativa di politica attiva dovrà individuare un corso cui iscriversi o altra attività e potrà quindi ricevere il pagamento del beneficio economico previsto di € 350 mensili a decorrere dalla data di inizio della partecipazione al corso o altra attività e per la durata dell’effettiva partecipazione;
- il richiedente non in possesso di un Patto di servizio personalizzato sottoscritto, verrà convocato dai Centri per l’impiego (CPI) per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato: in tale sede, dovrà individuare un corso o un percorso formativo o altra iniziativa di attivazione lavorativa e avrà diritto all’erogazione dell’indennità a decorrere dalla data di inizio della partecipazione al corso o altra iniziativa di attivazione lavorativa e per la durata dell’effettiva partecipazione.
L’interessato è tenuto a dare conferma della partecipazione alle misure, anche telematicamente, ogni 90 giorni ai Servizi competenti, pena, su segnalazione degli stessi Servizi, la sospensione del beneficio.
I pagamenti dell’indennità saranno effettuati alle seguenti scadenze:
- dal 27 dello stesso mese, per le domande pervenute entro il 15 del mese che soddisfano le condizioni sopra riportate alla stessa data;
- dal 15 del mese successivo, per le domande pervenute nel corso del mese che maturano le condizioni dopo il 15 ma entro lo stesso mese.