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I nuovi costi di rimpatrio dei lavoratori extra UE

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2026, n. 15 è stato pubblicato il decreto Min. Interno 21 maggio 2025, recante “Determinazione del costo medio del rimpatrio per l’anno 2025”.

 

Il costo medio del rimpatrio è aumentato nella misura del 30% in ragione all’incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell’unità di euro, per eccesso o per difetto, a seconda che le cifre decimali del calcolo siano superiori o inferiori a 50.

Al riguardo, il Ministero dell’Interno ha elevato per l’anno 2025 da € 2.864,77 ad € 3.637,87 il costo medio del rimpatrio per ogni lavoratore straniero assunto illegalmente.

 

Questa sanzione accessoria trova applicazione, secondo l’art. 22 del T.U. immigrazione, nel caso in cui il datore di lavoro venga punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore, quando occupa alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure quando è stato revocato o annullato.

 

In base all’art. 24, Dlgs. n. 286/1998, la sanzione accessoria può essere comminata anche ai datori di lavoro stagionale che hanno occupato irregolarmente extracomunitari irregolari, per la propria attività.

 

Il costo medio di rimpatrio trova applicazione anche nei confronti dello straniero, cui la carta Blu UE è stata rifiutata o, se già rilasciata, revocata secondo l’art. 27-quater del T.U. immigrazione.

 

Infine, secondo l’art. 27-quinquies del T.U. immigrazione, è tenuto a sostenere il costo medio di rimpatrio anche il datore di lavoro che impiega uno o più lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ICT rilasciato ai sensi del comma 17 del citato articolo o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo (anche nel caso in cui sia stato rilasciato da altro Stato membro ai sensi dell’art. 27-sexies).

 

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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