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I nuovi criteri ANPAL per la definizione di “disoccupato”

L’ANPAL – con Circolare del 23 luglio 2019, n. 1 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle regole relative allo stato di disoccupazione, ex decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4.

Il provvedimento affronta le seguenti tematiche:

  • Stato di disoccupazione;
  • Conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro;
  • Stato di disoccupazione e collocamento mirato;

Sono in “stato di disoccupazione”, i soggetti che rilasciano la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:

  • non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
  • sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti, ex art. 13 TUIR.

Il lavoratore può entrare in stato di disoccupazione (rilasciando la dichiarazione di immediata disponibilità) ovvero conservare lo stato di disoccupazione (in caso di dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata precedentemente) anche nel caso in cui svolga un’attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti (nel caso del lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile, alla luce della normativa vigente, in € 8.145 annui).

Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi.
In caso di inizio di una attività di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato (incluso il contratto di apprendistato), lo stato di disoccupazione si sospende fino ad un massimo di 180 giorni.

Decorsi i 180 giorni continuativi dall’inizio dell’attività lavorativa, se il contratto è ancora in vigore, l’interessato decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione prospettica annua è superiore ad € 8.145.

Scopri di più sulle regole relative allo stato di disoccupazione contenute nella Circolare n. 1/2019.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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