Nella Gazzetta Ufficiale del 11 aprile 2025, n. 85 è stato pubblicato il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”.
A mente dell’art. 35 (rubricato “Modifiche all’art. 2 della L. 193/2000, in materia di attività lavorativa dei detenuti”), viene esteso alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi all’interno delle carceri delle agevolazioni previste dalla legge n. 381/1999 a favore delle cooperative sociali che impieghino persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ovvero la riduzione delle aliquote dovute per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale secondo una percentuale individuata con decreto interministeriale (il D.M. 148/2014 ha stabilito: “le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dai soggetti beneficiari relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti o internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati ed internati ammessi al lavoro all’esterno, sono ridotte nella misura del 95% per gli anni a decorrere dal 2013 e fino all’adozione di un nuovo decreto”).
Pertanto, a decorrere dal 12 aprile 2025, ai datori di lavoro pubblici e privati e alle cooperative sociali spetta, per le persone detenute o internate impiegate, la riduzione delle aliquote dovute per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale, secondo una percentuale individuata con decreto.
Dal 2013 lo sgravio è pari al 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta per quanto attiene alle quote a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 8, decreto ministeriale 24 luglio 2014, n. 148). Tale aliquota si applica fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale.
L’agevolazione trova applicazione anche sul contributo aggiuntivo IVS (0,50% della retribuzione imponibile), ma non sul contributo integrativo NASpI (0,30% della retribuzione imponibile) destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Il beneficio contributivo è determinato al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.
Lo sgravio contributivo spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, full time o part time, compresi i rapporti di apprendistato,
Sono agevolabili anche i rapporti di lavoro intermittente e le assunzioni effettuate a scopo di somministrazione.
Sono invece esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico.
Lo sgravio contributivo è riconosciuto:
- per la durata del rapporto e fino a quando i lavoratori si trovino nella condizione di detenuti e internati;
- per la durata di 18 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, se l’assunzione è avvenuta mentre il detenuto o internato era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno;
- per la durata di 24 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, se il detenuto o l’internato non ha beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, sempre che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione.
Lo sgravio è subordinato alla regolarità prevista dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ma non è assoggettato ai principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti (art. 31, Dlgs. n. 150/2015).
I datori di lavoro pubblici e privati e le cooperative sociali interessate possono accedere al beneficio previa stipula di apposita convenzione con l’amministrazione penitenziaria, centrale e periferica.
Laddove sussistano i presupposti di applicazione sia dell’incentivo per l’assunzione di detenuti e internati, sia di altri incentivi contributivi previsti “sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto”, il datore di lavoro può decidere quale incentivo applicare.
L’agevolazione contributiva per l’assunzione dei lavoratori detenuti e internati è cumulabile, fino al limite massimo della contribuzione effettivamente dovuta, con gli incentivi di natura economica, come ad esempio l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI (20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento, art. 2, comma 10-bis, legge n. 92/2012) e l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili (art. 13, legge n. 68/1999).
I datori di lavoro interessati devono inviare ogni anno apposita istanza all’INPS, con il modulo di istanza on-line “DETI”, anche per i rapporti di lavoro e per i lavoratori per i quali siano già stati autorizzati con riferimento ad anni precedenti.
L’autorizzazione è rilasciata in base all’ordine di presentazione della richiesta, subordinatamente alla verifica della disponibilità di risorse.
Il beneficio è infatti riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate in riferimento a ogni singolo anno.
I datori di lavoro ammessi al beneficio possono fruirne mediante conguaglio nelle denunce contributive.