Nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2026, n. 49 è stata pubblicata la legge 27 febbraio 2026, n. 27, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance”.
Al riguardo, la legge di conversione del decreto-legge cd. Ucraina ha previsto nuovi obblighi formativi, di sicurezza e assicurativi a carico degli editori che inviano giornalisti freelance in zone di guerra o ad alto rischio di conflitto armato.
Nel dettaglio, i giornalisti, iscritti all’Ordine dei giornalisti, che esercitano la professione in forma autonoma, indipendente e senza rapporto di lavoro subordinato, se inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato, devono essere formati sui temi della sicurezza e devono avere adeguata copertura assicurativa da parte degli editori da cui hanno ricevuto l’incarico.
In via sperimentale per l’anno 2026 è concesso un contributo statale per il costo dell’assicurazione e della formazione, assegnato su istanza dell’editore al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; ogni editore può ricevere fino ad € 60.000, nel limite complessivo di € 600.000.
Gli oneri sono a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy calcolata sulla consistenza complessiva del Fondo.



