L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare del 17 febbraio 2022, n. 1 – ha fornito le prime indicazioni con specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti, alla luce delle novità introdotte dal decreto legge n. 146/2021.
Il datore di lavoro, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno 2022.
Per quanto concerne il datore di lavoro, l’accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per la determinazione della durata e delle modalità della formazione ma anche dei contenuti minimi della stessa.
Relativamente all’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti, si fa riferimento alle seguenti tematiche:
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”.
In sostituzione di tale formulazione il legislatore oggi richiede, anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, una “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza.
In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente Accordo n. 221 del 21 dicembre 2011.
I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza.
L’addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro” e consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.
Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
Pertanto, è necessario istituire un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente al 21 dicembre 2021.