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Aggiornati dall’INPS i massimali per il 2022 per CIG e disoccupazione

L’INPScon Circolare del 16 febbraio 2022, n. 26 – ha aggiornato le misure degli importi massimi:

  • dei trattamenti di integrazione salariale,
  • dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito,
  • dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo,
  • dell’indennità di disoccupazione NASpI,
  • dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL,
  • dell’indennità di disoccupazione agricola,
  • della misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili,

in vigore per l’anno 2022.

Al riguardo, viene segnalato che gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale sono pari a:

  • € 1.222,51 lordi, corrispondenti ad € 1.151,12;
  • € 1.467, 01 lordi, corrispondenti ad € 1.381,24 netti per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

L’importo di riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari ad € 1.250,87 per il 2022 (l’importo massimo mensile di tale indennità, non può in ogni caso superare, per il 2022, € 1.360,77).

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari ad € 1.250,87, per il 2022, mentre l’importo massimo mensile è pari ad € 1.360,77.

L’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2022 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2021, è pari ad € 1.199,72, per ciò che riguarda il massimale più alto e ad € 998,18, quanto al massimale più basso.

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) è pari ad € 1.250,87 per il 2022.

L’importo massimo mensile di tale indennità non può in ogni caso superare, per il 2022, € 1.360,77.

Il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) nell’anno 2022 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari ad € 8.299,76.

L’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2022 non può essere di importo inferiore ad € 254,75 e non può superare l’importo di € 815,20.

Infine, l’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 01 gennaio 2022, ad € 607,25.

Clicca e collegati al sito INPS per saperne di più

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.