Il Ministero delle imprese e del made in Italy – con Circolare direttoriale del 20 marzo 2026, prot. n. 716 (di sostituzione della n. 646/2026) – ha fornito chiarimenti e indicazioni operative per l’attuazione dell’intervento PN RIC 2021‑2027 – Azione 1.4.1 Sviluppo competenze, previsto dal decreto ministeriale 4 settembre 2025.
Le agevolazioni sono rivolte alle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare percorsi di formazione per il personale dipendente.
Le suddette attività formative sono dedicate esclusivamente i lavoratori dipendenti dell’impresa proponente impiegati presso le unità locali oggetto dell’iniziativa ubicate nei territori delle Regioni meno sviluppate.
Restano, pertanto, esclusi i lavoratori dipendenti operanti presso unità locali della mPMI proponente situate in territori diversi da quelli delle Regioni meno sviluppate, ancorché appartenenti al medesimo soggetto proponente.
Possono, altresì, essere destinatari dei percorsi di formazione i lavoratori a orario ridotto percettori di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, limitatamente alle ore per le quali non è prevista la sospensione dell’attività lavorativa, a condizione che siano impiegati presso le unità locali, oggetto dell’iniziativa di formazione, ubicate nei territori delle Regioni meno sviluppate, in quanto gli stessi mantengono lo status di lavoratori subordinati e versano in una situazione di difficoltà temporanea dell’attività produttiva, compatibile con le finalità di aggiornamento e riqualificazione professionale perseguite dalla misura.
Sono, invece, esclusi dai suddetti percorsi di formazione i lavoratori percettori di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
Tale esclusione trova fondamento nella natura del trattamento straordinario di integrazione salariale, connesso a situazioni di crisi aziendale, riorganizzazione o processi di risanamento di carattere strutturale, che comportano una sospensione o una significativa riduzione dell’attività lavorativa. In tali contesti, la partecipazione ai percorsi formativi finanziati dalla presente misura non risulta coerente con le finalità dell’intervento, volto a sostenere la formazione continua in situazioni di ordinaria operatività aziendale o di temporanea difficoltà.
I percorsi di formazione del personale ammissibili alle agevolazioni devono rispettare i requisiti previsti dall’art. 4, decreto ministeriale 4 settembre 2025 e successivi provvedimenti attuativi.
Nello specifico, sono ammissibili esclusivamente le attività formative svolte integralmente in presenza, con contestuale compresenza fisica del docente e dei partecipanti, presso le unità locali del soggetto beneficiario site nei territori delle regioni meno sviluppate.
Qualora il soggetto beneficiario non disponga di locali idonei allo svolgimento dell’attività didattica ovvero qualora, in ragione della natura tecnico-specialistica della formazione, si renda necessario l’utilizzo di laboratori, impianti, attrezzature o applicazioni tecniche specifiche non disponibili presso le proprie sedi, le attività formative possono essere svolte presso la sede dell’ente formatore ovvero del manager qualificato incaricato della docenza ovvero presso altra sede individuata.
Non sono in alcun caso ammissibili attività formative erogate mediante modalità a distanza, in forma sincrona o asincrona, né modalità miste (“blended”), né altre forme di erogazione che non comportino la presenza fisica dei partecipanti e del docente nel medesimo luogo. Non sono altresì ammissibili le attività formative erogate con la forma del training on the job.
Le imprese beneficiarie devono assicurare l’avvio delle attività formative entro 6 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione e la conclusione delle stesse entro 12 mesi dalla medesima data, salvo eventuale proroga di ulteriori 6 mesi.
L’ammontare delle agevolazioni erogabili all’impresa proponente verrà determinato applicando la percentuale di intensità di aiuto prevista in sede di concessione al costo rendicontabile calcolato mediante la formula di cui all’art. 6, comma 3, decreto direttoriale del 26 gennaio 2026.
Le agevolazioni sono erogate in conformità a quanto previsto dall’art. 10, decreto ministeriale 4 settembre 2025, in non più di due quote, sulla base delle richieste presentate dalle imprese beneficiarie in relazione allo stato di avanzamento del percorso di formazione agevolato.
La richiesta di erogazione della prima quota può essere presentata esclusivamente a seguito del completamento di almeno il 50% delle ore previste dall’iniziativa approvata, mentre la seconda quota, ovvero l’unica richiesta nei casi di corresponsione in soluzione unica, può essere inoltrata soltanto a conclusione effettiva dell’intero percorso formativo ed entro 30 giorni dalla data di ultimazione del medesimo.



