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I primi chiarimenti dell’AE sul fringe benefit 2023 contenuto nel decreto Lavoro

L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 01 agosto 2023, n. 23 – ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale, ex art. 40, decreto-legge n. 48/2023 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023).
Com’è noto, il richiamato art. 40 dispone, per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento ad € 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall’art. 51, comma 3, terzo periodo, TUIR (che, in linea generale, prevede che “non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo d’imposta l’importo di € 258,23”).
Al riguardo, in deroga all’art. 51 e limitatamente al solo periodo d’imposta 2023, il decreto- legge n. 48/2023 stabilisce un nuovo limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente, includendo tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
Al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 40 del decreto-legge n. 48/2023, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, pertanto, non concorrono, nel rispetto del limite di € 3.000, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva di cui ai commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

La sostituzione dei premi di risultato e degli utili, potenzialmente assoggettabili a imposta sostitutiva, con beni e servizi o somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche può avvenire solo qualora i contratti aziendali o territoriali prevedano la sostituibilità con benefit.
Al fine di evitare che si fruisca più volte di un beneficio in relazione alle medesime spese, le somme pagate per le utenze dal lavoratore dipendente nel 2023 che si riferiscono a consumi di competenza del 2022, già rimborsate o per le quali siano già state erogate le somme dal datore di lavoro, non possono essere considerate ai fini della nuova agevolazione di cui all’art. 40 del decreto Lavoro.

L’agevolazione prevista, valevole unicamente per l’anno d’imposta 2023, si applica ai fringe benefit definiti nel paragrafo precedente e percepiti dai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, TUIR.
Tale disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’art. 51 TUIR.

Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico, l’art. 12, comma 2, del TUIR prevede che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore ad € 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili).
Per i figli di età non superiore a 24 anni, tale limite di reddito è elevato ad € 4.000.
In base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.

Per accedere al beneficio, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.
Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti.
Naturalmente, al venir meno dei presupposti per l’agevolazione il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro. Quest’ultimo recupererà quindi il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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