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I primi chiarimenti INL dopo l’entrata in vigore della legge n. 77-2020

Com’è noto, nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, n. 180 è stata pubblicata la legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

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Il provvedimento – entrato in vigore il 19 luglio 2020 – ha:

  • introdotto alcuni nuovi istituti lavoristici;
  • modificato alcune disposizioni precedentemente istituite con altri provvedimenti.

Al riguardo, l’Ispettorato Nazionale del Lavorocon Nota del 21 luglio 2020, n. 468 – ha fornito le prime indicazioni su alcune delle modifiche introdotte dalla legge n. 77/2020 (di conversione del decreto legge n. 34/2020), riguardanti i seguenti argomenti:

  • abrogazione del DL n. 52/2020;
  • contratto di rete con causale di solidarietà;
  • estensione ai care leavers della quota di riserva, ex art. 18, legge n. 68/1999;
  • modifiche in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
  • interpretazione autentica in tema di somministrazione irregolare;
  • sart. 103, comma 2, decreto legge n. 18/2020ospensione termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi;
  • proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato;
  • differimento termine di presentazione istanza di emersione;
  • trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo;
  • modifica all’art. 83 del DL 18/2020 e disposizioni in materia di processo civile e penale.

Nello specifico, con riferimento alla tematica inerente la “sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, viene ricordato che in sede di conversione, è stato soppresso il comma dell’art. 81, decreto legge n. 34/2020 che aveva introdotto una eccezione per il DURC alla regola generale dell’dell’art. 103, comma 2, decreto legge n. 18/2020, ai sensi del quale “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Pertanto, anche i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza nel predetto periodo – rientrando nella disciplina generale dettata dal citato art. 103 – conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (la cui scadenza è fissata al 31 luglio 2020 ma, con molta probabilità, verrà estesa al 31 ottobre 2020).

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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