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I primi chiarimenti INL sul cd. decreto Agosto (1/2)

L’Ispettorato Nazionale del Lavorocon Nota del 16 settembre 2020, prot. n. 713 – ha fornito le prime indicazioni sulle nuove disposizioni introdotte dal decreto legge n. 104/2020.

Nel dettaglio, l’INL interviene sulle seguenti tematiche:

  • contratti a termine
  • licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o.
  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato
  • proroga riscossione coattiva

In quest’articolo si prenderanno in considerazione i primi due punti dell’elenco, mentre le altre tematiche verranno affrontate nell’articolo di domani.

Nello specifico, con riferimento al contratto a termine si consente, fino al 31 dicembre 2020, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur sempre nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle causali giustificatrici, ex art. 19, comma 1, Dlgs. n. 81/2015.

Al riguardo, l’INL ritiene ammissibile, altresì, la deroga al numero massimo di proroghe e al rispetto dei “periodi cuscinetto”. Ne consegue che, laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe, è possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come è possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del “periodo cuscinetto”, sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi.

Peraltro, la previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo “agevolato”, implica che il termine del 31 dicembre 2020 sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo, sicché la durata del rapporto può protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.

In ogni caso, la nuova norma consente di adottare la nuova proroga o il rinnovo “agevolato” anche qualora il medesimo rapporto di lavoro sia stato già prorogato o rinnovato in applicazione del previgente art. 93, decreto legge n. 34/2020, pur sempre nel rispetto del limite di durata massima di 24 mesi.

Quanto alla “proroga automatica” dei contratti a termine in essere per un periodo equivalente alla sospensione dell’attività lavorativa causata dall’emergenza COVID-19, ora abrogata, il periodo fruito nel periodo di vigenza della suddetta disposizione (18 luglio – 14 agosto) va considerato “neutrale” in relazione al computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato.

Infine, resta comunque subordinato al rispetto delle condizioni ordinarie, ex artt. 19, comma 1, e 21, Dlgs. n. 81/2015 il rinnovo del contratto a termine in deroga assistita, oltre il termine di legge di 24 mesi o del diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva, stipulato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Per quanto riguarda la tematica dei licenziamenti, l’art. 14 decreto legge n. 104/2020 proroga il divieto di avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la sospensione di quelle avviate dal 23 febbraio e pendenti, nonché il divieto e la sospensione delle procedure pendenti per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, esclusivamente in relazione alle seguenti ipotesi:

  • datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale previsti fino al 31 dicembre;
  • datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali connesso alla mancata richiesta dell’intervento di integrazione salariale.

Pertanto, il divieto di licenziamento opera per il solo fatto che l’impresa non abbia esaurito il plafond di ore di cassa integrazione disponibili, nella circostanza in cui:

  • abbia fruito solo in parte delle stesse,
  • >non abbia affatto fruito della cassa integrazione.

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