Viale Castrense, 8 - 00182 Roma (RM)
Via Pignatelli Aragona, 82 - 90141 Palermo (PA)

+39 06 70702121
+39 342 6488903

apl@solcosrl.it

I primi chiarimenti INPS sugli incentivi occupazionali per l’assunzione di donne svantaggiate (2/2)

L’INPS – con Circolare del 22 febbraio 2021, n. 32 – ha reso note le prime indicazioni operative sull’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, ex art.  1, commi da 16 a 19, legge 30 dicembre 2020, n. 178, di modifica dell’art. 4, commi 8-11, legge n. 92/2012.

La durata massima dello sgravio è legata alla tipologia di contratto di lavoro instaurato.
Nello specifico:

  • 12 mesi, per le assunzioni a tempo determinato;
  • 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • 18 mesi complessivi, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato.

L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

In base alle novità introdotte dalla legge n. 178/2020 e limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022, le suddette assunzioni prevedono – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – l’esonero dal versamento contributivo pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 annui.
Il beneficio spetta anche per i premi assicurativi dovuti all’INAIL, mentre non sono oggetto di sgravio le cd. contribuzioni minori.

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni generali:

  • rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, quali:
  1. regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  2. assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  3. rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, ex art. 31, Dlgs. n. 150/2015.

 

Relativamente a tale ultimo punto, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione in specie, la nuova assunzione deve necessariamente rispettare il concetto di “incremento occupazionale netto”.
Al riguardo, viene chiarito che il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario, ma con una novità dettata dall’art. 1, comma 17, legge n. 178/2020, che prevede specificatamente che: “L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto”.
Pertanto i datori di lavoro, ai fini della verifica dell’incremento occupazionale netto del bonus donne 2021-2022, possono beneficiare degli “aumenti” della forza aziendale verificatisi in altre società del gruppo o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona.

Il beneficio, concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

Appena conosciuto l’orientamento della Commissione europea sull’incentivo in specie, l’INPS pubblicherà un Messaggio contenente le istruzioni operative e le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Clicca e leggi il testo completo della Circolare.

Condividi:

Ti potrebbero interessare:

Pubblicato da FonARCom l’Avviso n. 4-2025 (2-2)

Con riferimento ai soggetti proponenti, possono proporre i piani formativi le aziende aderenti a FonARCom per mezzo di una delle seguenti tipologie di soggetti: le Aziende in forma singola, per attività da proporsi esclusivamente a vantaggio dei propri dipendenti, aderenti a FonARCom alla data di

Pubblicato da FonARCom l’Avviso n. 4-2025 (1-2)

Pubblicato da FonARCom l’Avviso n. 4/2025 “Diginnova Agile”, che punta a finanziare interventi di formazione continua orientati al rafforzamento delle competenze professionali dei lavoratori, in coerenza con i processi di trasformazione digitale, organizzativa e produttiva che interessano il sistema delle imprese, in particolare le PMI

In arrivo i contributi a fondo perduto per le startup della cybersecurity

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha pubblicato un “Avviso”, nell’ambito del Cyber Innovation Network (CIN), per la concessione di contributi a fondo perduto a favore di Startup operanti nel settore della cybersicurezza. L’Avviso è finalizzato alla selezione di massimo 15 Startup, già appartenenti al

Ripartite dal MLPS le quote del decreto flussi 2026

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Nota Direttoriale del 12 gennaio 2026, n. 64 – ha previsto la ripartizione territoriale delle quote di ingresso per lavoro subordinato stagionale agricolo per il 2026, in attuazione del DPCM 2 ottobre 2025 relativo alla

Contattaci

    Sicilia

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.