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I primi chiarimenti INPS sull’incentivo Decontribuzione SUD

L’INPS – con Messaggio dell’11 gennaio 2021, n. 72 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’esonero ex art. 27, decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. “Decontribuzione Sud”), relativamente:

  1. al contratto di somministrazione
  2. ai lavoratori marittimi.

 

Relativamente al punto a), l’Istituto ha ricordato che nell’ambito della somministrazione di manodopera, il rapporto di lavoro viene instaurato tra il lavoratore e l’Agenzia di somministrazione. Gli obblighi derivanti dallo svolgimento del rapporto, tra i quali gli adempimenti retributivi e previdenziali, gravano sull’ApL che effettua l’assunzione.
Pertanto, il beneficio in commento non è riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore.

Per quanto attiene al punto b), l’INPS ha precisato che le imprese armatoriali possono beneficiare dell’esonero Decontribuzione SUD per i lavoratori marittimi che siano imbarcati su navi iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nelle regioni del Mezzogiorno.
Infatti, dall’iscrizione della nave e dalla connessa abilitazione alla navigazione, scaturiscono una serie di attività gestionali, sovente collegate con la località d’iscrizione, quali, ad esempio, richieste di servizi vari (amministrativi, portuali, cantieristici) e di altre prestazioni connesse con l’esercizio della nave, a cominciare dal lavoro marittimo.

Clicca e leggi il testo completo del messaggio n°72 del 11/01/2021

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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