L’INPS – con Circolare del 21 agosto 2020, n. 96 – ha fornito le indicazioni in merito all’attuazione delle nuove misure di riduzione della pressione fiscale, a decorrere dal 01 luglio 2020, a beneficio dei titolari di redditi da lavoro dipendente e di taluni redditi ad essi assimilati, tra i quali sono incluse numerose prestazioni erogate direttamente dall’INPS in qualità di sostituto di imposta.
Gli interventi in commento sono i seguenti:
- trattamento integrativo del reddito pari ad € 100 mensili, per un importo rispettivamente di € 600 con riferimento al secondo semestre del 2020, e di € 1.200 annui dal 2021 per redditi di importo complessivamente non superiore ad € 28.000 annui;
- un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda di carattere temporaneo, dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, pari ad € 600 in corrispondenza di un reddito complessivo annuo superiore ad € 28.000 che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari ad € 40.000 annui.
I beneficiari del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione sono i soggetti che percepiscono le seguenti tipologie di reddito:
- redditi di lavoro dipendente, ex art. 49, comma 1 e comma 2, lett. b), del TUIR;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ex art. 50, comma 1, del TUIR appartenenti alle seguenti categorie:
A. compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
B. indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
C. somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
D. redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
E. remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
F. prestazioni pensionistiche di cui al D.lgs 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate (lett. h-bis);
G. compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).
Sono esclusi dai benefici fiscali in commento i titolari dei redditi da pensione, ex art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR, ed i titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente diversi da quelli elencati.
Sono altresì esclusi i titolari di redditi professionali e, in ogni caso, i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa.