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I primi chiarimenti sul taglio del cuneo fiscale in vigore da luglio 2020

L’INPScon Circolare del 21 agosto 2020, n. 96 – ha fornito le indicazioni in merito all’attuazione delle nuove misure di riduzione della pressione fiscale, a decorrere dal 01 luglio 2020, a beneficio dei titolari di redditi da lavoro dipendente e di taluni redditi ad essi assimilati, tra i quali sono incluse numerose prestazioni erogate direttamente dall’INPS in qualità di sostituto di imposta.

Gli interventi in commento sono i seguenti:

  • trattamento integrativo del reddito pari ad € 100 mensili, per un importo rispettivamente di € 600 con riferimento al secondo semestre del 2020, e di € 1.200 annui dal 2021 per redditi di importo complessivamente non superiore ad € 28.000 annui;
  • un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda di carattere temporaneo, dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, pari ad € 600 in corrispondenza di un reddito complessivo annuo superiore ad € 28.000 che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari ad € 40.000 annui.

I beneficiari del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione sono i soggetti che percepiscono le seguenti tipologie di reddito:

  • redditi di lavoro dipendente, ex art. 49, comma 1 e comma 2, lett. b), del TUIR;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ex art. 50, comma 1, del TUIR appartenenti alle seguenti categorie:
  • A. compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
    B. indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
    C. somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
    D. redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
    E. remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
    F. prestazioni pensionistiche di cui al D.lgs 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate (lett. h-bis);
    G. compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

Sono esclusi dai benefici fiscali in commento i titolari dei redditi da pensione, ex art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR, ed i titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente diversi da quelli elencati.

Sono altresì esclusi i titolari di redditi professionali e, in ogni caso, i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa.

Clicca qui e visita il sito INPS per saperne di più

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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