09 Ott I tirocini per le categorie protette
L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO PER I PORTATORI DI HANDICAP
Le legge 68/99 per il Diritto al lavoro dei disabili prevede il Tirocinio come una forma di inserimento al lavoro ed è finalizzato all’assunzione. Il percorso di tirocinio è un inserimento costruito e progettato seguendo le abilità e le esigenze del tirocinante.
I Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento o reinserimento possono essere a favore anche delle persone con disabilità, ex art. 1, comma 1, legge n. 68/1999 e s.m.i., ovvero persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata con il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata (articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità);
– o persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 %, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
– persone non vedenti o sordomute;
– persone svantaggiate, ex legge n. 381/1991 e s.m.i..
DURATA E INDENNITÀ
Per i tirocini in favore di persone con disabilità e svantaggiate, la durata massima è di 12 mesi. I tirocini per le persone con disabilità (art. 13, comma 1, lett. a) legge n. 68/1999) la durata massima è 24 mesi.
L’indennità prevista secondo la Regione Lazio è di 800 €.
Per i tirocini all’interno del Programma di Garanzia Giovani della Regione Lazio, la durata è di 12 mesi, e la quota di indennità prevista a carico del programma è di 500,00 €/mese, sulle 800,00 € anticipate dall’azienda.
ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
I datori di lavoro, pubblici e privati, devono avere in azienda lavoratori appartenenti alle categorie nella misura di:
- 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
Le aziende obbligate ad assumere invalidi o categorie protette dovranno inviare richiesta nominativa agli uffici competenti che saranno tenuti poi a stipulare apposite convenzioni. Nel caso di mancata assunzione con la richiesta nominativa, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili.